Nella responsabilità civile, la sussistenza di un danno assicurabile-risarcibile presuppone l’esistenza di un soggetto terzo, danneggiato dalla condotta sociale e/o dei suoi preposti.
Da ciò discende che, perché sussista l’obbligo risarcitorio è indispensabile che ci si trovi dinanzi ad attività giudiziaria (e non) attivata da un soggetto che si presume danneggiato e, per effetto diretto, nessun risarcimento può maturare da un’attività introdotta d’ufficio, conclusasi con archiviazione.
Cassazione civile sez. III, 18/01/2016 n. 667