di Vincenzo Dragani
Da venerdì 15 aprile 2016 è operativo il nuovo servizio telematico per l’invio da parte degli stabilimenti Seveso della notifica prevista dalla rinnovata disciplina di settore alle Autorità competenti. Servizio che dal successivo 1° giugno 2016 diventerà l’unica modalità con cui i gestori degli impianti a rischio di incidenti rilevanti per le sostanze pericolose detenute potranno adempiere all’obbligo sancito dal Dlgs 105/2015.
A dare annuncio dell’avvio del nuovo Servizio, che pone fine al regime transitorio sancito dall’articolo 13 del citato decreto Seveso sulle modalità di notifica, è un comunicato pubblicato sul sito dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il 1° aprile 2016 unitamente alle coordinate internet per accedervi.
Cos’è la notifica. Sulla scia del Dlgs 334/1999, il nuovo Dlgs 105/2015 obbliga i gestori degli stabilimenti a rischio a trasmettere alle Autorità competenti individuate dall’articolo 13 una notifica recante informazioni su attività svolta, sostanze pericolose detenute, scenari di rischio e misure preventive e protettive da adottare, così come di provvedere al suo aggiornamento in occasione di eventi significativi, stabilendo un preciso regime transitorio per l’allineamento degli stabilimenti già in funzione all’1/6/2015 e interessati dalla rinnovata disciplina.
Soggetti obbligati. Sono gli stabilimenti che soddisfano tutte le seguenti caratteristiche: detengono sostanze pericolose ex Allegato I, Dlgs 105/2015 in quantità pari o superiore alle soglie stabilite; sono diversi dagli stabilimenti svolgenti attività escluse dall’obbligo ex articolo 2 del Dlgs 105/2015, oppure già sottoposti al Dlgs 334/1999 e che prima dell’1/6/2015 hanno inviato notifica in linea con nuove regole senza subire successive modifiche nell’attività.
In quali casi. La notifica è necessaria in caso di: nuova costruzione o avvio nuova attività; stabilimenti già in attività che rientrano nel campo di applicazione del nuovo Dlgs 105/2015; modifiche significative ad inventario di sostanze pericolose o impianti, chiusura o dismissione stabilimenti, variazioni rilevanti di informazioni aziendali.
Entro quali termini. Le deadline sono dal Dlgs 105/2015 così declinate: gli stabilimenti «nuovi» devono effettuarla entro 180 giorni prima di costruzione o 60 giorni prima di modifiche al suddetto inventario; gli stabilimenti «preesistenti» e gli «altri», entro il 31 maggio 2016; tutti i citati stabilimenti devono rinnovarla (a titolo di aggiornamento) prima di eseguire: modifiche significative ad inventario sostanze pericolose o impianti, chiusura o dismissione stabilimenti, variazioni rilevanti d’informazioni aziendali. Ai sensi del Dlgs 105/2015 sono «nuovi» tre tipi di stabilenti: costruiti o avviati dall’1/6/2015; già attivi alla suddetta data senza rientrare nel pregresso Dlgs 334/1999 ma che per modifiche a impianti/attività intervenute dall’1/6/2015 comportanti un incremento o cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose rientrano nel Dlgs 105/2015; già soggetti al Dlgs 334/1999 e che per analoghe modifiche intervenute dall’1/6/2015 cambiano «soglia» di appartenenza.
Sono «preesistenti»: quelli all’1/6/2015 già soggetti al Dlgs 334/1999 e che dalla stessa data rientrano nella nuova disciplina senza aver subito (anche in conseguenza di cambiamenti dell’inventario delle sostanze) modifiche comportanti mutamenti di status.
Sono «altri» stabilimenti: quelli che non rientravano Dlgs 334/1999 e che dall’1/6/2015 rientrano nel Dlgs 105/2015 per motivi diversi da quelli che identificano i «nuovi» stabilimenti; quelli che già rientravano nella pregressa disciplina e che subiscono alla luce della disciplina 2015 un cambio di status (ossia di soglia) sempre per motivi diversi da quelli che identificano i «nuovi».
Come. Le modalità di trasmissione della notifica alle Autorità competenti sono, in base a quanto disposto dall’articolo 13 del Dlgs 105/2015 e alla luce della nuova relativa comunicazione Ispra, risultano essere così articolate: fino al 15 aprile 2016 è necessario effettuare l’invio tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente del modulo ex allegato 5 al Dlgs 105/2015 alle singole Autorità competenti individuate dall’articolo 13 del decreto; dal 15 aprile 2016 al 31 maggio 2016, alternativamente, con la modalità più sopra menzionate o, previa registrazione, (con unica azione) tramite il nuovo servizio telematico disponibile al link: www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche; dal 1° giugno 2016, esclusivamente tramite il suddetto nuovo servizio web.
Fonte: