di Michele Specchiulli
Con la circolare 8/E del 1° aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo alla disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 (legge 190/2014), che ha modificato il regime fiscale delle somme percepite, in caso di morte, dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita e che non pochi problemi di interpretazione ha causato tra gli esperti del settore assicurativo.
- Normativa previgente
Prima delle modifiche recate legge di stabilità 2015, i capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita erano del tutto esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Al riguardo, nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E era stato precisato che, se l’evento che determinava l’erogazione della prestazione era la morte, l’intero ammontare delle somme corrisposte (quindi comprensivo degli eventuali rendimenti finanziari) non era soggetto a tassazione.
- Attuale normativa
In sintesi la circolare chiarisce che:
- nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, continua ad applicarsi la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari;
- invece, nel caso di assicurazioni miste, caratterizzate dalla presenza anche di una componente finanziaria, solo il capitale per il rischio demografico continua a rimanere esente da Irpef; per la quota restante, invece, si applica l’articolo 45, comma 4, del Tuir, in base al quale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono redditi di capitali per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.
Nell’ipotesi 2, quindi nelle polizze miste, la circolare sostiene che la parte imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato al momento individuato in base alle condizioni contrattuali e l’ammontare dei premi pagati, al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte. In sostanza si ipotizza che la componente finanziaria sia pari alle somme che sarebbero state percepite alla data individuata dalla polizza stessa, nell’ipotesi in cui in luogo della morte del sottoscrittore questi avesse proceduto al riscatto.
La circolare spiega con quattro esempi come calcolare l’imponibile e l’imposta;
- Caso in cui il valore di riscatto è inferiore al capitale erogato
Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010
Decesso il 31 gennaio 2015
Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)
Capitale erogato caso morte pari a 4000 euro
Valore di riscatto pari a 3000 euro
Il valore di riscatto (3000) è inferiore al capitale erogato (4000)
Reddito imponibile = 3000 -1000 = 2000
- Caso in cui il valore di riscatto è pari al capitale erogato
Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010
Decesso il 31 gennaio 2015
Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)
Capitale erogato caso morte pari a 4000 euro
Valore di riscatto pari a 4000 euro
Il valore di riscatto (4000) è pari al capitale erogato caso morte (4000)
Reddito imponibile = 4000 – 1000 = 3000
- Caso in cui il valore di riscatto è superiore al capitale erogato
Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010
Decesso il 31 gennaio 2015
Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)
Capitale erogato caso morte pari 2000 euro
Valore di riscatto pari a 3000 euro
Il valore di riscatto (3000) è superiore al capitale erogato caso morte (2000)
Reddito imponibile = 2000 – 1000 = 1000
- Caso in cui il valore di riscatto è mancante
Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010
Decesso il 31 gennaio 2015
Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)
Capitale erogato caso morte pari 2000 euro
Valore di riscatto assente
Riserva matematica alla data del decesso (2000)
Reddito imponibile = 2000 – 1000 = 1000
- Tassazione
L’Agenzia delle Entrate nella circolare precisa che la tassazione della parte imponibile avverrà con le seguenti aliquote:
– aliquota del 12,5% per cento sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;
– aliquota del 20% per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
– aliquota del 26% per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.
Sia l’aliquota del 20% che del 26% sono ridotte della quota riferita ai titoli di Stato e ai titoli equiparati, per i quali continua ad applicarsi l’aliquota del 12,5%,
- Prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte
Infine il documento dell’Agenzia delle Entrate si occupa delle prestazioni ricorrenti delle polizze.
Il principio di fondo è che, coerentemente con i criteri di tassazione precisati con la risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004, le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa.
Ma se questo non avviene, perché ad esempio le prestazioni sono legate a determinati parametri, allora la tassazione viene sospesa fino all’erogazione del capitale assicurato. Si fa riferimento a fattispecie nelle quali, in genere, non sussiste certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del contratto.
Particolari considerazioni devono essere svolte nel caso in cui la prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell’assicurato.
Per queste polizze è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto, ossia alla morte dell’assicurato, attribuendolo in modo proporzionale all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato (cedole) e a quello erogato all’atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile gli importi (prestazione e premio) riferiti al rischio demografico.