Buongiorno,

sto “litigando” col mio assicuratore perché si rifiuta di risarcire il danno da me patito che descrivo qui di seguito.

Svolgo la mia attività di rivenditore di una società di telefonia mobile all’interno di un locale posto un grande centro commerciale che prevede, come capita in queste strutture, altre attività contigue alla mia (tintoria, vendita di calzature, bar, risporcante, … )

Due mesi fa nel negozio di articoli in pelle  posto ad una decina di metri dal mio è scoppiato un incendio. Le fiamme non si sono propagate nel mio locale, ma il fumo che si è sviluppato ha gravemente danneggiando  gran parte della mia merce.

L’assicuratore respinge la mia richiesta di risarcimento  in quanto dichiara che la mia polizza non comprende la garanzia “fumo”, mentre sia  io che l’avvocato che ho interpellato, siamo convinti che il danno sia risarcibile in quanto è la conseguenza diretta di un incendio, garanzia invece compresa nella polizza   (allego il relativo articolo di polizza). Potete aiutarmi a capire chi ha ragione?

Allegato:

  1. Incendio ed altri danni ai beni

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di:

  1. incendio
  2. fulmine
  3. esplosione
  4. implosione
  5. scoppio non causati da ordigni esplosivi
  6. urto di veicoli in transito sulla pubblica via non appartenenti al contraente e/o all’assicurato
  7. sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti ai precedenti punti che abbiano colpito le cose assicurate o beni posti nell’ambito di 20 metri dalle cose assicurate

RISPOSTA

Il caso da lei descritto rientra  nella fattispecie prevista all’art. 1 comma d) della polizza Incendio che ha allegato. Dalla lettura del comma risulta infatti chiaramente che alcune tipologie di danni (sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, ecc.) sono indennizzabili purché:

  • siano la conseguenza diretta di una delle garanzie precedentemente elencate (nella sua polizza: incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, urto veicoli)
  • i beni colpiti da una delle garanzie elencate siano poste nell’ambito di 20 metri dalle cose assicurate (le sua merce è posta ad una “decina di metri” dal negozio che ha subito l’incendio).

Sulla base di quanto ci ha scritto, il sinistro risulta quindi  indennizzabile, mentre non lo sarebbe stato se, per esempio, il negozio di articoli di pelle fosse stato ubicato ad oltre 20 metri.