Ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito; è stato quindi escluso il risarcimento in favore del professore, caduto all’interno di una scuola a causa del pavimento bagnato e viscido a causa di detergenti utilizzati nella pulizia da parte dei bidelli.
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2015 n. 25594