Di Lucio Berno
Ecco una importantissima novità: se ti fai male in bicicletta mentre ti rechi al lavoro sarai indennizzato sempre e comunque dall’Inail.
Così infatti sembra esprimersi l’Inail con la sua nuova circolare (14/2016 allegata) con la quale si dettano le linee alla luce della nuova normativa.
Infatti, si tratta della legge 221/2015, il c.d. collegato ambientale che ha introdotto un principio secondo il quale se si usa il “velocipede” esso deve intendersi sempre necessitato. Da qui, la necessità (ci si scuserà per il bisticcio) da parte dell’Inail di porre nuove regole in tema di infortunio sul lavoro.
Cosa cambia rispetto alla normativa precedente?
Beh … qualcosa cambia. fino ad oggi (anzi, fino a ieri) l’Inail riconosceva l’infortunio accaduto al lavoratore che si recava al lavoro in bicicletta unicamente se l’evento si verificava su pista ciclabile o zona comunque interdetta al traffico e non invece su una qualunque strada nella quale possono circolare i veicoli a motore. se e quando ciò avveniva l’Inail riconosceva l’infortunio se veniva provato lo stato di “necessita”. in caso contrario ci si sarebbe trovati di fronte al cosiddetto “rischio elettivo”.
Da oggi, questa prova non sarà più necessaria per effetto dell’art. 5 della l. n. 221/2015 poiché l’utilizzo della bicicletta viene considerato dalla norma sempre necessario e, pertanto, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.