(nulla sarà più come prima…)
Di Sonia Lazzini
A carico della Stazione appaltante la valutazione dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave per decidere sull’escussione della garanzia provvisoria.
Afferma il Tar Roma (sentenza numero 4650 del 21 aprile 2016):
“Ritenuto di specificare, ad ogni buon conto, che l’escussione della cauzione provvisoria costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione e prescinde dall’accertamento della presenza di un elemento soggettivo nella formazione della dichiarazione”.
Ebbene dal 19 aprile 2016 questo granitico principio non è più in vigore.
Si legge infatti nel comma 6 dell’articolo 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture_(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016):
“6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione definitiva, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave”.
Sarà interessante scoprire i parametri per la valutazione della legittimità dell’escussione della polizza fideiussiora (è stata forse scambiata per una polizza di Responsabilità Civile terzi???)
Ne parliamo durante i nostri primi incontri a Roma, Padova e Milano (http://formazioneivass.it/nuovi-vecchi-obblighi-assicurativi-negli-appalti-pubblici/?utm_source=newsletter-apr&utm_medium=email%20utm_campaign=Newsletter%2BProspect)