di Sonia Lazzini
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10)
Vengono confermate: garanzia provvisoria, garanzia per l’anticipazione, garanzia definitiva ed una nuova denominata “per la risoluzione” (al posto della mitica garanzia globale di esecuzione).
Scompare la polizza per il verificatore di progetto mentre viene confermata quella del progettista sia interno alla stazione appaltante che esterno quale libero professionista.
Restano la Car e l’rc decennale postuma.
Gli schemi tipo obbligatori solo per la garanzia definitiva e quella per la risoluzione.
Inoltre, tutte le garanzie dovranno prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.