di Lucio Berno

Interessante sentenza quella emessa dalla Corte di Cassazione VI Sezione Civile e pubblicata il 6 aprile scorso con la quale si intende ribadire un concetto che a tutti gli intermediari ed assicuratori dovrà interessare parecchio, loro malgrado.  Troverete la sentenza per esteso in calce.

In questa sede ci limiteremo a darne conto in termini generali, giusto per stimolare i Vostri appetiti di conoscenza.

I proprietari di un appartamento convenivano in giudizio i proprietari dell’appartamento sovrastante  presunti rei di aver causato danni da infiltrazione all’immobile di proprietà.

I presunti rei convenivano in giudizio a loro volta l’intero condominio opponendosi alla richiesta di risarcimento con la motivazione che i danni fossero stati causati da un impianto condominiale. Il condominio, nel costituirsi, chiamava in causa il suo assicuratore per la manleva. La facciamo breve:

  • Il Giudice di Pace accoglie la domanda e condanna il condominio al risarcimento di tutti i danni cagionati all’appartamento degli attori
  • Il condominio ricorre in appello ed il Tribunale riforma la sentenza impugnata e respinge la domanda attorea sul motivo che, pur presente il giudizio il Condominio, la domanda era stata presentata unicamente ai proprietari dell’appartamento soprastante e non anche, come invece si sarebbe dovuto (secondo la Corte di Appello) anche la Condominio nel suo insieme.
  • I condomini soccombenti propongono ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo ovvero la violazione dell’art. 106 c.p.c.
  • La Suprema Corte giudica erroneo l’impianto architettonico del pensiero utilizzato dal giudice territoriale e rimanda la causa in appello ad altro magistrato.

A questo punto si deve concludere che, il Condominio, abbia o meno ricevuto una richiesta di risarcimento dei danni, potrà comunque essere condannato al risarcimento dei danni medesimi ove ne venisse provata la responsabilità si intende. Un onere in più per tutti gli amministratori di condominio.

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