di Oscar Bodini (MF-DowJones)
La Corte d’Appello di Bologna ha accolto il ricorso proposto dagli ex amministratori delegati di Unipol, Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti, e dalla stessa compagnia bolognese in via solidale, annullando per mancata contestazione degli addebiti nei termini previsti la delibera con cui la Consob li aveva sanzionati nell’ambito del tentativo di scalata a Bnl.
La decisione è datata 10 ottobre 2014 ma è stata pubblicata ieri da Consob sul proprio sito internet. In particolare, la commissione di vigilanza aveva erogato multe da 300 mila euro per ciascuno ai due manager, mentre per la società la pena pecuniaria era stata di 60 mila euro. Le contestazioni riguardavano la violazione dell’articolo 114 del Tuf e, più nel dettaglio, nel non aver dichiarato «la disponibilità da parte di Unipol del 3,21% del capitale ordinario di Bnl in virtù di contratti d’opzione, di cui ai comunicati del 31 maggio 2005 e del 1° giugno 2005, in relazione ai quali non è risultata esplicitata la combinazione di opzioni call acquistate in concomitanza con la cessione di opzioni put, nei giorni 23 e 25 maggio 2005, con conseguente mancata evidenza del rischio di perdite in caso di diminuzione del prezzo del titolo Bnl sotto lo strike price». L’authority aveva inoltre contestato agli ex vertici diUnipol la mancata comunicazione al mercato sia della disponibilità alla «facoltà di incrementare la partecipazione nel capitale sociale di Bnl fino al 14,92% in virtù di contratti di opzione» sia dell’ipotesi allo studio «del lancio di un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni» dell’istituto capitolino da parte del gruppo assicurativo.
Le sanzioni della Consob erano state impugnate da Consorte e Sacchetti, oltre che dalla stessa Unipol davanti al Tar del Lazio, che nel luglio del 2013 aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. Al contrario, l’authority aveva sollevato un’eccezione di tardiva riassunzione del giudizio, ipotesi quest’ultima non ravvisata e quindi rigettata dai giudici bolognesi. Non solo. La Corte d’Appello ha osservato come «la documentazione posta a fondamento dell’accertamento era stata trasmessa dal Tribunale di Milano a Consob in data 19 marzo 2008 mentre la contestazione da parte del Dme (la Divisione dei Mercati interna a Consob, ndr) era intervenuta dopo tredici mesi ovvero in data 20 marzo 3009», ossia oltre i termini temporali previsti. Per questo motivo, hanno spiegato i giudici, «pur volendo tener conto della complessità della vicenda il tempo decorso è in ogni caso del tutto irragionevole e tardivo, tale da importare l’annullamento della delibera Consob».