Stop alla moltiplicazione dei danni non patrimoniali gravi da sinistri auto.
Il danno omnicomprensivo va stabilito con una tariffa unica nazionale da stabilire con dpr, con un margine di incremento del 40% (personalizzazione del risarcimento) da valutarsi a discrezione del giudice. Previsto già nel 2006, il dpr non è ancora stato adottato, ma il ddl sulla concorrenza, approvato dal governo e approdato alla commissione attività produttive della camera, ne ritocca la norma di riferimento (articolo 138 del codice delle assicurazioni private, dlgs 209/2005).
L’obiettivo è di codificare l’orientamento della cassazione, che impedisce l’aumento dei risarcimenti spinto in su da qualificazioni varie delle poste di danno (alla vita di relazione, estetico, morale ecc.).
Ma l’intervento in materia di assicurazione si propone non solo di uniformare il calcolo del risarcimento, ma anche di combattere le possibili frodi alle compagnie, se possibile con ricadute positive per gli utenti (sotto forma di riduzione dei premi).
Vediamo, dunque, i punti salienti del ddl.
SCONTI
OBBLIGATORI
Scatteranno sconti obbligatori sul premio in molti casi. Si tratta, innanzi tutto, della preventiva ispezione del veicolo o della presenza o installazione della scatola nera e dei meccanismi che impediscono l’avvio del veicolo in caso di ubriachezza del conducente. Si precisa che le risultanze della scatola nera avranno efficacia di prova nelle cause civili e che i dati raccolti dovranno essere utilizzati nel rispetto della trasparenza dell’interessato. Altri sconti devono essere praticati a chi accetta la clausola di rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale e l’accettazione del risarcimento in forma specifica. Con quest’ultima modalità anziché ricevere un indennizzo in denaro, il risarcimento consiste nella riparazione presso officine e carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa, in alternativa alla possibilità di rivolgersi a qualsiasi autoriparatore, consentendo una verifica preliminare sulla stima degli interventi prima della riparazione del veicolo.
Per la scatola nera e i dispositivi di blocco dell’avvio dell’auto per tasso alcolemico elevato, lo sconto deve essere superiore alle spese di installazione dei dispositivi, posti a carico dell’assicurato.
TESTIMONI
Stop ai testimoni di comodo. In caso di sinistro con soli sanno alle cose i testimoni devono essere indicati già nella denuncia di sinistro e nella richiesta d risarcimento danni. Se identificati successivamente non si possono portare in giudizio, a meno che il giudice ritenga impossibile un loro rintraccio nell’immediatezza del sinistro. È salva l’ipotesi di identificazione nei verbali della polizia intervenuta.
Inoltre chi ha fatto da testimone in cinque anni in più di tre cause sarà segnalato alla procura della repubblica (esclusi gli agenti e gli ufficiali di polizia).
DANNO BIOLOGICO
Dopo le sentenze della cassazione del 2008 che hanno stoppato la moltiplicazione delle voci di danno non patrimoniale, il governo propone di codificare l’orientamento giurisprudenziale e di codificare regole per la considerazione unitaria del danno, accentrato nel danno biologico. Nel danno biologico rientrano tutte le conseguenze subito dal danneggiato, comprese le forme di sofferenza fisica o psichica, che possono essere valutate con la personalizzazione del danno, in base alla condizione soggettiva dell’interessato.
Per i danni di non lieve entità, si propone di portare la personalizzazione del danno (e quindi l’incremento del risarcimento) fino al 40% (era il 30%): il tutto a discrezione del giudice. Nel testo si aggiunge, per chiarire che non si può far lievitare il conto a carico delle compagnie, che l’ammontare complessivo del risarcimento del danno riconosciuto in base alle tabella nazionale è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale.
Inoltre si precisa che l’importo giornaliera per inabilità temporanea assoluta coincide con quello previsto per le lesioni di lieve entità, e cioè 39, 37 euro per ogni giorno.
Sul punto va segnalato che perché il sistema diventi operativo deve essere emanato un apposito dpr.
FRODI
Contro le frodi si prevede la possibilità di non formulare proposte di risarcimento in presenza di indicatori di rischio o di elementi sintomatici raccolti nel corso dell’istruttoria della pratica. Il risarcimento del danno, se ceduto all’impresa di riparazioni, si pagherà solo dietro presentazione della fattura.
Non si è però obbligati a far riparare il veicolo se i costi di riparazione sono maggiori del valore di mercato del bene: si incasserà la somma pari al valori di mercato, incrementata di spese di demolizione e dei costi di immatricolazione di altro veicolo.
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