La legge di Stabilità per il 2015, oltre ad aver aumentato il prelievo fiscale sui rendimenti dei fondi pensione dall’11,5 al 20%, e quello sulla rivalutazione del Tfr dall’11 al 17%, permette ai lavoratori in via sperimentale dal mese di aprile 2015 fino al 30 giugno 2018 di ottenere il Trattamento di fine rapporto (Tfr) in busta paga, mese per mese.
Il Tfr erogato sarà assoggettato a tassazione ordinaria Irpef. La scelta di incassare la liquidazione è irrevocabile fino al termine della finestra dell’opzione, il 30 giugno 2018. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 19 marzo, del Decreto della Presidenza dei Consiglio dei ministri, che disciplina i profili operativi, l’operazione è entrata in vigore il 3 aprile scorso. I destinatari dell’opzione che, va ricordato, è su base volontaria sono i dipendenti privati con le eccezioni dei lavoratori domestici e del settore agricolo, dei lavoratori per cui la legge o la contrattazione collettiva applicata prevedono la corresponsione periodica del Tfr o l’accantonamento presso terzi, i dipendenti di aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in deroga e i dipendenti con vincoli sul Tfr dovuti per esempio alla cessione del quinto. Non sono compresi poi nella platea di riferimento i dipendenti pubblici. Come ribadisce il Decreto l’opzione può essere esercitata anche in caso di conferimento del Tfr ai fondi pensione. Un lavoratore già iscritto a una forma pensionistica complementare che decidesse di far confluire il proprio Tfr in busta paga nel periodo di durata dell’ opzione prosegue la propria partecipazione senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della forma pensionistica medesima, nonché dell’eventuale contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro. Inoltre si può aderire al fondo pensione se si riceve il Tfr in busta paga anche versando solo i contributi. Poi, da luglio 2018, si verserà il Tfr. Come si può manifestare la propria scelta? Va compilato lo speciale modulo Quir (Quota integrativa del reddito) che va presentato al proprio datore di lavoro, il quale lo liquiderà il mese successivo se l’azienda ha più di 50 dipendenti. Se invece l’azienda ne ha meno di 50 e ha richiesto lo speciale finanziamento garantito previsto dalla Legge di Stabilità, il pagamento è effettuato dal terzo mese successivo rispetto a quello in cui si è effettuata la scelta. Se invece l’azienda con meno di 50 dipendenti non ha richiesto tale finanziamento la liquidazione avviene con la tempistica standard, il mese successivo. (riproduzione riservata)