Il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore, che si realizza mediante l’attribuzione di una somma di denaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta e, quindi, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell’inadempimento del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l’oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità e integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale.
Ne consegue che costituisce una semplice riduzione della domanda o comunque una distinta modalità attuativa del diritto fatto valere la richiesta di risarcimento per equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica.
Cassazione civile sez. II, 22/01/2015 n. 1186