Nei sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, nell’assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione, come gli consente la L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 7, (ora sostituito dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 127), giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell’assicuratore è l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.
Il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano infatti nell’interesse e a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta “comunicazione”; per l’effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall’onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto.
In forza del combinato disposto della L. n. 990 del 1969, art. 7 e dell’art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l’autenticità del contrassegno.
Il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e degli elementi prescritti dalla legge, impegna inderogabilmente l’assicuratore, nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di Assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa può essere invocata, nei confronti del predetto danneggiato, solo per il diverso caso del mancato pagamento del premio o della rata di premio inerenti al periodo successivo alla scadenza del certificato.
Nei rapporti fra assicuratore e assicurato, invece, l’erroneo rilascio del certificato assicurativo, in quanto non accompagnato dal pagamento del premio per il periodo in esso indicato, spiega rilievo contrattuale, nel senso che, ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante dal certificato, sia contrastata dalla mancanza di una regolare quietanza scritta, e a tale mancanza non suppliscano le altre prove consentite dalla legge, l’assicuratore ha diritto di rivalersi contro l’assicurato di quanto dovuto al danneggiato.
Cassazione civile sez. III, 13/01/2015 n. 293