Nella R.C.A., in cui sussiste azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, sono state individuate due diversi tipi di responsabilità conseguenti all’ingiustificato ritardo dell’assicuratore nell’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato: la prima è quella per c.d. mala gestio impropria nei confronti del danneggiato stesso (trascorso il termine di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22 e, attualmente, i termini di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145 alla cui scadenza l’assicuratore è da considerarsi in mora, sempreché sia stato posto in grado con la richiesta di determinarsi in ordine all’an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento), la quale ha per effetto l’obbligo di pagare gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, anche in eccedenza rispetto al massimale; l’altra è quella per c.d. mala gestio propria, che sussiste nei confronti non del danneggiato, ma dell’assicurato, e ha per effetto l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne quest’ultimo, anche in misura eccedente il massimale, di un importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento.
E poiché la c.d. mala gestio impropria (id est: responsabilità da colpevole ritardo) trova titolo nel ritardo, è ricorrente nella giurisprudenza l’affermazione che il danneggiato (da sinistro stradale) non ha l’onere di formulare la relativa domanda in modo espresso, potendosi la stessa ritenere necessariamente ricompresa nella richiesta di condanna dell’assicuratore stesso all’integrale risarcimento del danno, mentre al contrario, l’assicurato, il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio assicuratore della R.C.A., per c.d. mala gestio propria, ha l’onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda.
E ciò in quanto trattasi di responsabilità contrattuale, che richiede la specifica allegazione e prova dei comportamenti che la sostanziano, configurabili nel caso in cui l’assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all’assicurato ovvero anche nell’ipotesi in cui, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite e se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio allo stesso assicurato.
Cassazione civile sez. un., 18.12.2014 n. 26659