È chiamato a rispondere di responsabilità professionale l’avvocato che non elegge domicilio e dimentica di verificare l’avvenuto deposito della motivazione e della pubblicazione della sentenza di appello e non si cura di verificare l’avvenuta notificazione della stessa ad opera della controparte ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso in Cassazione.
Ad affermarlo sono stati i giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 6441 dello scorso 31 marzo.
Secondo gli Ermellini si tratta di illecito professionale in quanto è risultato accertato in punto di fatto che il professionista legale omise di eleggere domicilio, così consentendo che le notifiche avvenissero presso la Cancelleria, ponendo in essere una serie di comportamenti omissivi qualificabili come negligenza ai sensi dello art. 1176 c.c. fonte di responsabilità del professionista, non potendo lo stesso giovarsi della limitazione di cui allo art. 2236 del codice civile. I giudici di piazza Cavour hanno altresì osservato che solo la parte che ha subito l’evento interruttivo può dolersi della irregolare prosecuzione del processo e che la costituzione rituale del nuovo avvocato legittima tale prosecuzione nel contraddittorio tra le parti (si veda: Cass 24025 del 2009 e 26310 del 2006 e la recente S.u. 2014 n. 96230), sia sotto il profilo della esigenza di speditezza del giusto processo,con la rimozione degli ostacoli anche processuali che non incidono sul contraddittorio,che si è regolarmente svolto nel rispetto dei diritti delle difese.
La Suprema corte è stata chiamata ad esprimersi su un caso in cui il tribunale condannava e la corte d’appello confermava la condanna, un avvocato, per responsabilità professionale, a risarcire il cliente per non aver eletto domicilio in L’Aquila, così consentendo che le notifiche avvenissero in cancelleria ed omettendo di verificare l’avvenuto deposito della motivazione e della pubblicazione della sentenza di appello senza verificare l’avvenuta notificazione della stessa.
Sul tema si osserva che nel 2014, il dl 90/2014 inserì nel dl 179/2012 l’art. 16-sexies rubricato «domicilio digitale» che prevede che salvo quanto stabilito dall’art. 366 c.p.c., la notificazione in cancelleria su istanza di parti private è possibile solo quando la notificazione tramite Pec sia impossibile per causa imputabile al destinatario. Quindi, la notifica in cancelleria risulterebbe legittima solo nel caso in cui non sia possibile notificare all’indirizzo di posta elettronica certificata per negligenza del titolare della casella Pec.