In caso di appalto, la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all’appaltatore, che su quel determinato bene ed in quel determinato ambito deve operare, e, quindi, ad attribuirne l’esclusiva custodia all’appaltatore medesimo.
La regola tuttavia subisce eccezione se il bene continua a essere destinato -sia pure in parte e/o con apposite precauzioni – all’uso precedente, durante lo svolgimento dei lavori appaltati ovvero se, e nei limiti in cui, questi siano estranei al dinamismo della cosa che ha determinato l’evento dannoso, a meno che non risulti dimostrato che, allo scopo di eseguire i lavori dati in appalto, l’area sia stata completamente enucleata e affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore.
Cassazione civile sez. III, 22/01/2015 n. 1146