di Beatrice Migliorini 

 

Prestito vitalizio ipotecario al via dal 6 maggio prossimo. Si amplia la platea di opzioni a disposizione dei soggetti ultrasessantenni che necessitano di liquidità. Oltre ai classici canali di finanziamento, a disposizione di tutti i soggetti che abbiano compiuto 60 anni e che siano in possesso di un immobile ci sarà anche la possibilità di un finanziamento immediato, consistente in una percentuale del valore dell’immobile. È l’effetto dell’entrata in vigore della legge 2 aprile 2015, n. 44 recante «Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio» pubblicata sulla G.U. n. 92 del 21 aprile 2015. Nel dettaglio, il testo (si veda ItaliaOggi del 20 marzo scorso) modifica alcuni aspetti formali della disciplina introdotta con il dl 203/2005 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria poi convertito nella legge 248/2005). Il prestito vitalizio ipotecario è, infatti, «quell’istituto che ha per oggetto la concessione da parte di aziende e istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone». Di fatto, quindi, si tratta di un finanziamento a lungo termine assistito da ipoteca sull’immobile di residenza. Il finanziamento, però, può essere strutturato in due modi differenti. La prima modalità contempla la possibilità di non prevedere rimborsi di alcun tipo, nemmeno per gli interessi, fino alla morte del contraente. Spese e interessi, infatti, vengono capitalizzati e sono dovuti solo a scadenza. Il rimborso, inoltre, a meno che non sia volutamente anticipato da parte del sottoscrittore, è a carico degli eredi. Qualora questi non rimborsino (entro un anno e in unica soluzione), la banca diventerà proprietaria dell’immobile. Inoltre, ai fini dell’applicazione della disciplina sulle agevolazioni per il settore del credito, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario. In alternativa, invece, è prevista anche la possibilità di un accordo tra il finanziatore e il soggetto finanziato per il rimborso graduale di interessi e spese, senza che sia applicata la capitalizzazione annuale degli interessi. In questo caso, il soggetto finanziatore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento, cioè quello avvenuto tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata, se verificatosi almeno sette volte, anche non consecutivamente. Qualora il soggetto non concordi le modalità di rimborso graduale, la legge prevede tre casi per il rimborso integrale, cioè in un’unica soluzione: il primo, in caso di decesso del cittadino che ha ricevuto il finanziamento; il secondo, se la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile vengono trasferiti, anche solamente in parte; il terzo, se si compiono atti tali da ridurre il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi capaci di gravare sullo stesso. Per fare in modo che il sistema funzioni sono stati chiamati in causa anche l’Abi, le associazioni dei consumatori e il Mise. Al ministero, infatti, saranno concessi tre mesi di tempo a partire dalla data di entrata in vigore della legge, il 6 maggio prossimo appunto, per adottare un regolamento nel quale siano fissati i punti cardine per regolare l’offerta dei prestiti vitalizi ipotecari.

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