di Daniele Cirioli 

 

Al via l’operazione Tfr in busta paga. Chi fa domanda entro il 30 aprile, prima scadenza utile, avrà diritto a ricevere la Quir (quota integrativa della retribuzione, cioè la quota maturanda mensile di Tfr) da maggio 2015 a giugno 2018 con erogazione sui cedolini paga degli stessi mesi. Dovranno aspettare la busta paga di agosto, invece, i dipendenti di datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti e accedono al finanziamento garantito Inps, perché in tal caso l’erogazione (solo l’erogazione) è posticipata di tre mesi: a chi fa domanda entro fine mese, la Quir sarà erogata sui cedolini relativi ai mesi da agosto 2015 (Quir maggio 2015) a settembre 2018 (Quir giugno 2018). La domanda va presentata al datore di lavoro che ha il compito di verificare la sussistenza di requisiti e condizioni per ricevere il Tfr in busta paga. Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 82 di ieri.

Tfr in busta paga. L’operazione, introdotta dalla legge Stabilità 2015, doveva operare per 40 mesi, cioè da marzo 2015 a giugno 2018. Il ritardo della pubblicazione del dpcm attuativo (si veda ItaliaOggi del 20 marzo), però, ha fatto slittare il tutto di due mesi. Insomma, i mesi di Quir che si possono avere sono massimo 38: da maggio 2015 (non prima) a giugno 2018.

Requisiti e condizioni. L’operazione interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi domestici e agricoli), in possesso d’anzianità aziendale di almeno sei mesi e che non abbiano disposto il Tfr a garanzia di un finanziamento. Invece, non è ostativa l’eventuale iscrizione alla previdenza integrativa, in forma esplicita o implicita. L’accertamento della sussistenza di condizioni e requisiti, soggettivi e oggettivi, per il diritto alla liquidazione mensile della Quir, spiega l’Inps, è compito che spetta al datore di lavoro, anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che vincolano il Tfr a garanzia di contratti di finanziamento, purché gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente mutuante.

L’anzianità di sei mesi. L’opzione per la Quir può essere esercitata dai lavoratori dipendenti (titolari, cioè, di un contratto di lavoro subordinato) con diritto al Tfr che siano in possesso di anzianità aziendale di almeno sei mesi. A riguardo, l’Inps precisa «che si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Quir». Ciò significa, in altre parole, che l’anzianità semestrale si matura solo in presenza di un unico rapporto di lavoro della durata di almeno sei mesi, mentre non è possibile sommare più rapporti di lavoro (per esempio due rapporti a termine di tre mesi, con soluzione di continuità). Alla regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (cessione del contratto di lavoro in forma individuale, variazioni di datore di lavoro per cessione d’azienda o ramo di azienda ecc.). Allo stesso modo, aggiunge l’Inps, i periodi di sospensione del rapporto per cause che non prevedano la maturazione del Tfr (per esempio, aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio; mentre rilevano i periodi durante i quali si matura il Tfr (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio).

Si parte da maggio (e agosto). Relativamente ai termini di decorrenza, spiega l’Inps, poiché il dpcm n. 29/2015 di attuazione è entrato in vigore il 3 aprile, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla Quir coincide con il periodo di paga di maggio 2015 (e fino a giugno 2018, considerato che la scelta, una volta fatta è irrevocabile). In particolare, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno la domanda (secondo l’allegato al dpcm) dal 3 al 30 aprile, otterranno la Quir che matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la liquidazione nell’ambito delle competenze retributive dello stesso mese di maggio, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito. Altrimenti, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al finanziamento avranno sempre la Quir che matura con il periodo di paga di maggio 2015, ma con erogazione nell’ambito delle competenze retributive del mese di agosto 2015.