L’ANIA comunica la determinazione relativa al mese in oggetto del tasso massimo di interesse garantibile (TMG) nei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro di cui agli artt. 13 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 21 del 28 marzo 2008 (all. 1), ad eccezione delle forme pensionistiche complementari alle quali si possono applicare le disposizioni particolari di cui all’art. 20 dello stesso Regolamento.
Si segnala il decremento del tasso massimo garantibile dal 2,75% al 2,25% nei contratti di cui all’art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/2008. Secondo quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo le imprese applicano la variazione del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore, ossia entro la fine di luglio 2014.
(1) Tasso massimo garantibile nei contratti di cui all’art.13 del Reg. ISVAP n. 21 del 28/3/2008.
(2) Tasso massimo garantibile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, nei contratti di cui all’art. 15 del Reg. ISVAP n. 21 del 28/3/2008.
Nota (*) Fonte: Banca d’Italia: Supplementi al Bollettino Statistico – Indicatori monetari finanziari – Mercato finanziario. I valori sono soggetti ad aggiornamento da parte della Banca d’Italia nei mesi successivi.