In caso di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente, non si è limitata a trarre indirettamente dalla considerazione della condotta colposa del danneggiato, l’attribuzione alla stessa dell’efficacia causale esclusiva, ma ha positivamente valutato la condotta di guida del conducente del veicolo antagonista.
E anzi si è affermato, anche di recente, che, in tema di scontro tra veicoli, l’accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., non essendo tenuto il conducente dell’altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, a osservare l’obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo.
Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, secondo comma cod. civ., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma va altresì affermato che, pur essendo i conducenti dei veicoli antagonisti tenuti a effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro, quest’onere non sussiste quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 gennaio 2014 n. 1365.