Ai sensi dell’art. 2052 c.c., la responsabilità del proprietario dell’animale è alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso il medesimo.
Tale responsabilità – che incontra il limite del caso fortuito, costituendo quindi un’ipotesi di responsabilità oggettiva – non trova il proprio fondamento in una specifica attività del proprietario quanto, piuttosto, in una relazione di proprietà o di uso, fra la persona fisica e l’animale
Corte di Cassazione civile sez. III, sentenza del 4 febbraio 2014 n. 2414