Pagina a cura di Vincenzo Dragani  

 

Sempre più industrie dovranno ottenere, per poter esercitare la propria attività, l’«autorizzazione integrata ambientale», ossia la licenza a inquinare (meglio nota come «Aia»), rilasciata solo a seguito di una complessa procedura che impone il rispetto dei più alti standard di tutela dell’ecosistema in relazione a tutte le matrici verdi coinvolte. Ad allargare il campo di applicazione della disciplina di ispirazione comunitaria (cd. «Ippc» – acronimo di «Integrated pollution prevention and control») è il nuovo dlgs 46/2014 (pubblicato sul S.o. n. 27 alla G.U. 27 marzo 2014 n. 72 e in vigore dall’11 aprile 2014) che nel riformulare le relative norme recate dal dlgs 152/2006 ne rivede anche apparato sanzionatorio e rapporti con la procedura di valutazione ambientale, ritoccando le regole sugli impianti di incenerimento rifiuti.

 

L’autorizzazione integrata ambientale. L’allargamento delle installazioni soggette ad Aia interesserà il settore energetico (entrano gli impianti di combustione con potenza termica pari o superiore a 50 Mw, quelli per raffinazione di petrolio e gas, per gassificazione o liquefazione di combustibili con potenza sopra i 20 Mw), della lavorazione di metalli (ora anche non ferrosi), dei prodotti minerari (includendo cemento, calce viva e ossido di magnesio), della fabbricazione ingente di altri comuni beni (come la produzione superiore a 600 m3 al giorno di determinati pannelli a base di legno). Il nuovo dlgs chiarisce però che l’Aia, una volta ottenuta, sostituirà seccamente tutte le altre ordinarie autorizzazioni a inquinare (previste dall’allegato IX alla parte II del dlgs 152/2006. Ossia: emissioni in atmosfera; scarichi; gestione rifiuti; smaltimento apparecchi contenenti Pcb-Pct; utilizzo fanghi derivanti da depurazione in agricoltura) e che, in relazione agli impianti di gestione dei rifiuti, l’autorizzazione integrata costituirà sia licenza di realizzazione della struttura sia di primo esercizio della stessa.

 

Le relative sanzioni. Il nuovo dlgs 46/2014 ribilancia l’apparato sanzionatorio previsto dal Dlgs 152/2006, per cui l’esercizio di modifiche sostanziali senza rinnovata autorizzazione sarà paragonato alla conduzione senza Aia, ma la violazione di altre prescrizioni che non comportano effetti sull’ambiente sarà punita con mere sanzioni amministrative. L’applicazione delle «sanzioni Aia» escluderà comunque quelle previste dalle specifiche discipline di settore in relazione a violazioni autorizzatorie.

La (connessa) Valutazione di impatto ambientale. La «Via» dovrà essere effettuata in tutti i casi di «temuti» effetti negativi e significativi per l’ambiente. Ma nei casi previsti dalla Legge (articolo 10 del dlgs 152/2006: progetti sottoposti a valutazione statale e ricadenti sotto l’allegato XII alla parte seconda, dello stesso «Codice ambientale») la «Via» avrà piena valenza sostitutiva (e prescrittiva) dell’«Aia», e le condizioni di esercizio da essa stabilite dovranno essere attuate, rinnovate, monitorate e sanzionate ai sensi della disciplina sull’autorizzazione integrata.

 

L’incenerimento rifiuti. Il dlgs 46/2014 rinnova, collocandole direttamente nel dlgs 152/2006, le norme sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (sia soggetti ad Aia che non) alle quali gli impianti esistenti dovranno adeguarsi entro il 10 gennaio 2016. Sulla falsariga del precedente provvedimento in materia (il Dlgs 133/2005, abrogato dal 1° gennaio 2016) la nuova disciplina detta regole su procedure di consegna e ricezione rifiuti (imponendo ora il rispetto del regolamento 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero), limiti all’incenerimento di determinate sostanze (oli usati contenenti rilevanti quantitativi di Pcb/Pct) e alle emissioni in atmosfera (ora più restitutivi), allo scarico nelle acque, alla gestione di incidenti e inconvenienti (con una descrizione più analitica delle condotte da osservare e con l’obbligo di prender subito le misure per limitare le conseguenze ambientali).

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