Il Tar del Lazio si è pronunciato sul ricorso presentato dall’ANIA e da altre 45 compagnie di assicurazione contro due lettere al mercato pubblicate dall’ISVAP il 19 aprile e il 5 giugno 2012, sull’obbligo per le compagnie di offrire prodotti rca con scatola nera e l’obbligo di applicare, in assenza di sinistri, la riduzione del premio prestabilita in contratto per l’anno successivo, senza che eventuali aumenti tariffari possano assorbire la riduzione.
Il Tar, come si può leggere nella sentenza allegata, dichiara “inammissibile per carenza di interesse sotto il profilo dell’attualità del pregiudizio che si asserisce derivante dalla comunicazione del 19 aprile 2012 che, dunque, non può considerarsi quale provvedimento amministrativo impugnabile. Tale esito del gravame rivolto alla suindicata comunicazione coinvolge l’impugnazione della nota del 5 giugno 2012 escludendo anche nei confronti di quest’ultima espressione attizia dell’ISVAP la vocazione provvedimentale necessaria ai fini della sua impugnabilità in sede giurisdizionale”.