L’automobilista può staccare la scatola nera dell’auto in qualsiasi momento. È uno degli accorgimenti per la tutela della privacy, che il garante ha inserito nel regolamento sulla disciplina la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati trattati dalle cosiddette «scatole nere» (articolo 32, comma 1-bis, del dl 1/2012). Le scatole nere sono dispositivi elettronici che registrano l’attività dei veicoli sui quali sono installati.
Per la piena operatività della scatola nera sono previsti tre provvedimenti attuativi:
– un decreto che individua le caratteristiche tecniche (si veda ItaliaOggi del 6 febbraio 2013);
– un regolamento Ivass, sulle modalità di raccolta (è il documento qui in esame);
– infine un decreto ministeriale sugli standard tecnologici comuni hardware e software, ai quali le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni.
Con la scatola nera si possono avere riscontri certi sui sinistri ed evitare frodi da incidenti inesistenti.
Da qui un vantaggio per le compagnie. Ma anche per i consumatori, che se accettando le scatole nere, possono fruire di tariffe scontate.
Un problema è, però, quello della privacy, visto che la scatola raccoglie molti dati personali.
Per arginare i pericoli il regolamento in itinere ha previsto una serie di garanzie. Lo schema di provvedimento predisposto di concerto dall’Ivass, dal ministero dello sviluppo economico e dal Garante della privacy è in consultazione pubblica fino al 30 aprile 2013, per raccogliere suggerimenti e proposte. Vediamo i contenuti più rilevanti dello schema.
La scatola nera. I costi dei meccanismi elettronici sono a carico delle imprese di assicurazione e la riduzione di premio va riconosciuta all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive. Le scatole nere possono servire per trattare i singoli sinistri.
Inoltre i dati raccolti (ad esempio tipo di strade percorse, chilometri percorsi, le ore e i giorni di utilizzo del veicolo) possono consentire di offrire coperture personalizzate.
Le scatole nere, dal punto di vista tecnologico, possono essere in grado di offrire ulteriori funzioni, finalizzate alla prestazione di servizi aggiuntivi rispetto al contratto di assicurazione Rc auto, legati ad esempio al furto del veicolo o alla prestazione di assistenza sul posto in caso di incidente. Inoltre, la prestazione di servizi assicurativi aggiuntivi non può costituire condizione per l’accesso al contratto di assicurazione Rc auto con scatola nera.
Dati. Le scatole nere raccolgono molti dati tra cui le percorrenze del veicolo e a quelli utilizzabili ai fini della ricostruzione della dinamica di un sinistro. Questi ultimi dati consentono la localizzazione del veicolo al momento dell’incidente e l’ubicazione del punto d’urto: sarà possibile valutare con maggiore attendibilità i danni connessi ai sinistri. Peraltro i dati possono essere conosciuti solo in caso di sinistro.
Stop alla registrazione. Su richiesta del garante della privacy è stato precisato che deve essere garantita al richiedente, in forma gratuita e mediante una funzione semplice, la possibilità di interrompere immediatamente il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, anche attraverso modalità telefoniche o telematiche.
Privacy. Per la tutela della riservatezza il regolamento prevede che i meccanismi elettronici vengano configurati riducendo al minimo la rilevazione dei dati personali e utilizzando tecniche di cifratura adeguate a tutela delle informazioni. I dati personali trattati dalle imprese e dai soggetti terzi dovranno essere esatti, aggiornati e completi, nonché pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità che ne hanno giustificato la raccolta. Sempre a garanzia della privacy sono previsti: l’obbligo di informativa, anche a mezzo di apposite vetrofanie apposte sul veicolo, sulle caratteristiche dei trattamenti svolti; l’obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza indicate dagli articoli 33 e seguenti e dall’allegato B del Codice della privacy.
La compagnia deve anche effettuare la notifica al Garante del trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti.
Il regolamento prevede che debba essere stabilito il periodo massimo di conservazione dei dati. In particolare il Garante prevede che per le finalità tariffarie i dati non possano essere conservati oltre il periodo strettamente necessario alla determinazione delle tariffe e, comunque, non oltre un termine massimo (da definire sulla base delle osservazioni che saranno formulate in pubblica consultazione) e, in caso di sinistro, non oltre due anni. I dati rilevati dalle scatole nere, ove memorizzati all’interno dei dispositivi, devono essere cancellati subito dopo la loro trasmissione agli eventuali soggetti terzi.
Preventivi. Lo schema di regolamento prescrive che le imprese debbano fornire preventivi personalizzati in relazione a prodotti con installazione di scatola nera attraverso i propri siti internet. Deve essere alimentato inoltre il servizio di preventivazione online (Tuopreventivatore) fornito da Ivass e MiSE. Così il consumatore potrà misurare il risparmio connesso alla stipulazione di polizze che prevedono l’installazione della scatola nera e nello stesso tempo di confrontare i prodotti di diverse imprese.
Portabilità. Lo schema di regolamento disciplina l’interoperabilità dei dispositivi in caso di sottoscrizione di un contratto Rc auto con un’impresa diversa da quella che li ha installati.
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