Luigi Dell’Olio
N uovi importi, modalità di compilazione e detrazioni. Parte la stagione delle dichiarazioni dei redditi, con i cittadini chiamati a prestare la massima attenzione sulle novità per evitare errori. Procedendo in ordine cronologico, domani scade il termine per l’invio telematico (da parte dei soli intermediari abilitati) delle comunicazioni Iva su clienti e fornitori relative al 2012, per tutte le operazioni con obbligo di fattura e per quelle senza obbligo di fattura, ma solo sopra la soglia dei 3.600 euro. Entro il 30 maggio, invece, i pensionati che percepiscono anche altri redditi dovranno consegnare a un Caf o a un professionista abilitato il modello relativo alla comunicazione delle detrazioni d’imposta per il 2013, per la trasmissione telematica all’ente che eroga la pensione. Il modello 730 deve essere presentato entro il 30 aprile se si sceglie di consegnarlo al proprio datore di lavoro o al proprio ente pensionistico, mentre c’è tempo fino al 31 maggio se si opta per un commercialista o un Caf. Il 730 serve per la dichiarazione dei redditi che rientrano in tre macro-categorie: da lavoro dipendente o assimilati, come i contratti a progetto; da capitale, ad esempio quelli provenienti da una locazione; infine da lavoro autonomo, per i quali non è necessaria la partita Iva. L’introduzione dell’Imu ha comportato una revisione delle modalità di compilazione di questo documento, considerato che l’imposta sugli immobili sostituisce l’Irpef e le relative addizionali
in merito ai fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito), mentre se sono in affitto si continuano a pagare le diverse imposte. Un principio che si estende anche ai terreni, mentre il reddito agrario rimane assoggettato alle imposte ordinarie sui redditi. Ancora per quest’anno le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e quelle per il risparmio energetico rimangono separate, mentre a partire dal 1° luglio prossimo saranno unite in una sola voce chiamata “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, con la novità che sarà evidente nella dichiarazione dei redditi 2014. Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie effettuate tra il 26 giugno 2012 ed il 30 giugno 2013 beneficiano di una detrazione del 50%, con il tetto massimo di spesa fissato a 96mila euro, mentre per gli altri periodi resta la detrazione del 36%, con il tetto massimo a quota 48mila euro. Per quanto riguarda i lavori svolti per il risparmio energetico degli edifici, resta valida fino al 30 giugno prossimo la detrazione del 55%, che ricomprende anche le spese sostenute per la sostituzione dei tradizionali scaldaacqua domestici con quelli più moderni a pompa di calore. I contribuenti con più di 75 anni dovranno distribuire la detrazione in dieci annualità come tutti gli altri, senza avere più la possibilità di farlo in un termine più breve, come previsto in precedenza. Un’altra stretta arriva sul fronte assicurativo, in particolare per i titolari di un’assicurazione Rc Auto: i contributi sanitari versati al Servizio Sanitario Nazionale non saranno più interamente detraibili, ma solo per la quota eccedente i 40 euro. Si utilizza il modello Unico, al posto del 730, quando il soggetto che deve effettuare la dichiarazione dei redditi è una persona fisica che percepisce redditi derivanti da terreni o fabbricati, redditi di partecipazione, oppure redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale o continuativo, d’impresa e di pensione, con riferimenti particolari. Inoltre viene utilizzato nel caso in cui la persona fisica che deve effettuare la dichiarazione dei redditi ha l’obbligo di dichiarare e versare anche tributi come l’Irap e l’Iva, se risiede fuori dall’Italia da almeno due anni, se percepisca redditi di lavoro dipendente solo da datori di lavoro non obbligati ad effettuare ritenute d’acconto, infine se ha ottenuto plusvalenze dalla cessione di partecipazioni. La presentazione del modello unico 2013 può avvenire entro il 30 settembre se si sceglie di farlo in via telematica o direttamente dal contribuente, avvalendosi dei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate oppure con l’ausilio di un intermediario autorizzato (commercialista, Caf e così via). Mentre, in caso di presentazione del modello in formato cartaceo presso qualsiasi ufficio postale, i termini di presentazione vanno dal 2 maggio al 1° luglio, a seconda delle tipologie di redditi percepiti. Per quanto riguarda invece i termini per effettuare il versamento del saldo derivante dal modello Unico 2012, la scadenza è fissata per il 17 giugno prossimo. Per chi non paga entro questa data, è previsto un mese di tempo (dunque entro il 17 luglio) per effettuare il versamento aggiungendo una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. Oltre alle novità sulle detrazioni già viste con la presentazione del 730, il modello Unico presenta una particolarità data dal nuovo regime di semplificazione fiscale per i nuovi imprenditori, professionisti e artigiani, con la riduzione dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5%. Nel modello Unico per società di persone la novità consiste invece in un nuovo riquadro, denominato RX, in cui è possibile richiedere il rimborso dell’Iva a credito, qualora non sia stata richiesta in via autonoma. Nel caso di Unico per le società di capitali scendono da 25 a 6 le voci dedicate ai crediti d’imposta. Da quest’anno è possibile dedurre dal reddito, ai fini Ires, la quota di Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. L’introduzione dell’Imu ha comportato una revisione delle modalità di compilazione del modello 730, considerato che l’imposta sugli immobili sostituisce l’Irpef e le addizionali sui fabbricati non locati