Tra gli elementi essenziali del contratto tra il “donatore” e la struttura sanitaria rientra la sussistenza di una garanzia assicurativa, la cui indispensabilità, richiesta dall’art. 5 della legge n. 458/67, trova conforto proprio nella peculiarità del contratto che, riguardando l’integrità della persona; la norma di cui
all’art. 5 della legge n. 458/67 è norma di immediata attuazione e imperativa nel confronti della struttura sanitaria ritenuta idonea ad operare il trapianto, come si ricava dalla sua formulazione, quando prevede che il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti da altre leggi per i lavoratori dipendenti e autonomi in stato di infermità e recita “è altresì assicurato contro i rischi immediati e futuri, inerenti all’intervento operatorio e alla menomazione subìta”.