Nel settore agricolo, come in quello industriale, l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è subordinata alla coesistenza del requisito oggettivo relativo alle attività protette e del requisito soggettivo concernente i soggetti tutelati. Per individuare le aziende agricole e per accertare la natura agricola di un’attività si fa riferimento all’art. 2135 del Codice civile. Le lavorazioni connesse, complementari o accessorie dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, sono comprese nell’assicurazione disciplinata dal titolo II del Testo unico solo se eseguite sul fondo dell’azienda agricola o nell’interesse e per suo conto. Per le imprese cooperative e loro consorzi la disciplina vigente prevede l’applicazione delle disposizioni del settore industriale per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e non la normativa in tema di tutela agricola (cfr. legge n. 240/1984).
La legge di attuazione del protocollo sul welfare ha esteso lo speciale regime già vigente per gli operai a tempo indeterminato anche ai lavoratori a tempo determinato, limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il regime operante in riferimento a tali imprese è il seguente: contribuzione e tutela ai sensi del titolo I del t.u. (gestione industria) per tutti gli operai dipendenti; contribuzione e tutela ai sensi del titolo II del t.u. (gestione agricoltura) per tutti gli altri lavoratori, esclusi i parasubordinati, i quali, in base alle specifiche disposizioni dettate dall’art. 5 del d.lgs. n. 38/2000, sono sempre soggetti alle disposizioni del titolo I del t.u. (gestione industria), e quindi sono da assicurare come i suddetti operai; infine, gli impiegati e i dirigenti sono soggetti all’assicurazione presso l’Enpaia.
Fonte: INAIL