di Mario D’Adamo
Non ha responsabilità il dirigente scolastico dei ritardi di spedizione della denuncia di infortunio di un alunno, che deve inoltrata all’Inail nei due giorni successivi a quello in cui viene a conoscenza che ha una prognosi superiore a tre giorni (art. 53, primo comma, del decreto del presidente della repubblica n. 1124 del 1965 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro).
Il dirigente non è tenuto a protocollare personalmente la denuncia e a curarne la successiva spedizione, se dall’organigramma del suo ufficio risulta che altri sono tenuti a compiere tali operazioni amministrative, tanto più se è a capo di una struttura complessa come una scuola con oltre duecento docenti. E così con ordinanza n. 20.438/2013, il tribunale del lavoro di Bologna ha annullato la sanzione amministrativa di 1.474 euro e rotti, che la competente direzione territoriale dell’Inail aveva ingiunto a un preside di pagare a causa del ritardo di inoltro di una denuncia di infortunio. E poiché il dirigente scolastico, prima di adire il giudice, aveva chiaramente esposto i fatti e prodotto i documenti, che se esaminati attentamente avrebbero consentito di appurare che del ritardo non poteva essere ritenuto responsabile, il giudice bolognese gli ha riconosciuto il diritto a essere risarcito delle spese di giudizio quantificate in oltre duemila euro. In concreto era avvenuto che il 29 gennaio 2011 un’alunna aveva subito un infortunio a scuola, che il certificato medico con una prognosi di dieci giorni era stato consegnato il successivo 31 gennaio, che il 1° febbraio, come da documentazione prodotta, il preside aveva sottoscritto la denuncia e che la spedizione era avvenuta con un giorno di ritardo, il 3 febbraio, per mera distrazione della direttrice di segreteria, che aveva dimenticato di inserirla nella «bolgetta» del 2 febbraio, ultimo giorno utile per la spedizione senza incorrere in sanzioni amministrative. L’Inail aveva applicato la multa al preside, nonostante questi avesse subito circoscritto l’ambito delle sue responsabilità notificando organigramma dell’istituto, distribuzione dei compiti tra i vari soggetti e descrizione di come si erano realmente svolti i fatti, producendo anche dichiarazione della direttrice di segreteria che riconosceva la dimenticanza.
Nell’ordinanza non è specificato ma l’infortunio dell’alunna, perché sussistesse l’obbligo di denuncia all’Inail, deve essersi verificato nel corso di esperienze tecnico-scientifiche o di esercitazioni pratiche o durante lo svolgimento di esercitazioni di lavoro, come prevede l’art. 4, primo comma, n. 5, del decreto n. 1124 citato all’inizio. È inoltre chiaro e di sicuro interesse per i dirigenti scolastici trovare conferma, attraverso le osservazioni di diritto che il giudice del lavoro di Bologna ha richiamato per motivare la sua decisione, che in relazione alle violazioni alle quali è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile di quel che fa coscientemente e volontariamente, e che per essere esonerati da responsabilità occorre che la violazione sia avvenuta senza colpa o dolo, come ha dimostrato il preside dell’istituto bolognese (art. 3, primo comma, della legge n. 689 del 1981).
Il quale non risponde nemmeno in quanto titolare dell’ufficio nel quale la violazione è stata commessa, dal momento che in questi casi la responsabilità è personale e non può essere riferita all’istituzione di riferimento, come avviene quando debba essere risarcito il danno subito da un alunno con eventuale rivalsa della scuola su chi materialmente lo abbia provocato o abbia omesso qualcuno dei propri doveri.
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