Il caso

Non era reato prima e non lo è più dal 19 gennaio 2013 (d.lgs n. 59/2011)

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 241: aprile 2013

Il fatto
Tizio, cittadino statunitense e residente in Italia da oltre un anno, veniva fermato dalla Polizia Municipale a seguito di un piccolo incidente stradale.
Dal controllo dei documenti, gli accertatori rilevavano che Tizio era in possesso di patente di guida rilasciata dallo stato del Tennessee, la quale non è convertibile con la patente italiana.
Non essendo in possesso di regolare patente italiana, gli contestavano il reato di guida senza patente previsto dall’art. 116 comma 13 e l’art. 136 comma 6 del codice della strada.
Parimenti contestavano al proprietario del veicolo, nella fattispecie il padre, la violazione prevista dal comma 12 del medesimo articolo che prevede la sanzione amministrativa per avere permesso la guida del veicolo a persona che non abbia conseguito la patente di guida.
Il proprietario del veicolo ricorre avverso la sanzione irrogata al Giudice di Pace per ottenere l’annullamento della contravvenzione.

Le norme applicate
È d’uopo premettere che il 19 gennaio 2013 è entrato in vigore il D.lgs n.59 del 2011, il quale ha espressamente disciplinato il caso per cui si discute (l’evento si è verificato lo scorso anno) e ha modificato gli artt.116, 135 e 136 del codice della strada. Il codice della strada prevede che non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ai sensi dell’art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). CONTENUTO A PAGAMENTO
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