Arriva la mini-stangata Inps per artigiani e commercianti. Il conto contributivo minimo per il 2012 è, rispettivamente, di 3.188 e 3.201 euro, con un aumento di 270 euro rispetto al 2011 (2.918 euro i commercianti e 2.931 euro gli artigiani), dovuto non solo alla consueta operazione di rivalutazione del reddito minimo su cui sono calcolati i contributi (che da 14.552 euro del 2011 si è portato a euro 14.930), ma soprattutto dalla riforma delle pensioni Fornero-Monti, contenuta nella manovra «Salva Italia» dell’anno scorso (dl n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011) che ha previsto l’aumento dell’1,3% delle aliquote contributive. La notizia buona è che tutto l’aumento è destinato a finanziare le pensioni dei lavoratori, il che vuol dire che quanto pagato di più sarà trasformato in pensione. Il primo appuntamento con i nuovi importi è previsto al prossimo 16 maggio, termine entro cui vanno versati i contributi relativi al primo trimestre 2012.
La scalata verso il 24%. L’incremento delle aliquote contributive di quest’anno è il primo passo verso il traguardo del 24% fissato dalla manovra Monti per i contributi di artigiani e commercianti. Per il 2012, in particolare, l’aumento è dell’1,3%, mentre a partire dal prossimo anno, e per ogni anno, le aliquote saliranno di uno 0,45% fino a raggiungere il 24% a partire dal 1° gennaio 2018. Le aliquote contributive per il 2012, pertanto, sono fissate in misura del 21,30%. L’Inps ha fornito le istruzioni con la circolare n. 14/2012 spiegando, tra l’altro, che continuano ad applicarsi le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso l’Inps. Per coadiuvanti e coadiutori d’età inferiore a 21 anni ancora continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive (riduzione di 3 punti); invece agli iscritti alla gestione commercianti, va sommato il contributo dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, prorogato dal dl anticrisi (dl n. 185/2008) fino al 31 dicembre 2013. Il contributo per le prestazioni di maternità è stabilito, per artigiani e commercianti, in misura di euro 0,62 mensili.
Più alto il minimale di reddito. L’altro aumento che si registra per l’anno 2012, poi, è quello consueto del reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo Ivs, che risulta pari a euro 14.930 (378 euro in più rispetto al 2011 quando è stato 14.552 euro). Ne consegue un contributo minimale per i commercianti pari a euro 3.200,96 (euro 2.753,07 per quelli con età fino a 21 anni) e per gli artigiani pari a euro 3.187,53 (euro 2.739,63 per quelli con età fino a 21 anni). Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul «minimale» va rapportato a mese e risulta pari a euro 266,75 e 265,63 rispettivamente per i commercianti e per gli artigiani, da ridurre a euro 229,42 ed euro 228,30 se di età non superiore a 21 anni.
La contribuzione per l’anno 2012, come sempre, è versata provvisoriamente sui redditi d’impresa prodotti nell’anno 2011. Se tali redditi risultano superiori al minimale di reddito (fino al quale si versa il contributo minimo, senza alcuna riduzione anche se il reddito d’impresa effettivo risulta di misura inferiore al minimale), sulla quota eccedente euro 14.930 (che è il minimale per il 2012, come detto) vanno applicate le aliquote contributive ordinarie fino al limite di retribuzione annua pensionabile che, per l’anno in corso, è pari a euro 44.204. Qualora il reddito d’impresa risulti ancora superiore, sulla quota eccedente i 44.204 euro si applica l’aliquota contributiva ordinaria con una maggiorazione di un punto percentuale (si veda tabella).
Il tetto massimo di reddito annuo imponibile. In presenza di redditi d’impresa superiori a 44.204 euro (limite di retribuzione annua pensionabile), la quota eccedente tale limite, per il 2012, è presa in considerazione ai fini del versamento dei contributi fino a concorrenza di un successivo limite che varia a seconda dell’anzianità del lavoratore (commerciante e/o artigiano). Per i «vecchi» iscritti, questo limite è pari ai due terzi del limite di retribuzione pensionabile annua); cioè pagheranno i contributi su 73.673 euro per l’anno 2012 (si tratta dei soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data). Per i «nuovi» iscritti, invece, il limite, per l’anno 2012, è pari a 96.149 euro (si tratta dei lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva). Ne consegue un contributo massimale annuo per i commercianti pari a euro 16.053,34 ovvero 21.085,72 (euro 13.843,15 ovvero euro 18.201,24 per quelli con età fino a 21 anni) a seconda, rispettivamente, che si tratta di «vecchi» ovvero «nuovi» iscritti; e per gli artigiani pari a euro 15.987,09 ovvero 20.999,18 (euro 13.776,85 ovvero euro 18.114,71 per quelli con età fino a 21 anni) a seconda, rispettivamente, che si tratta di «vecchi» ovvero «nuovi» iscritti.
Come si versano i contributi. I contributi dovuti da artigiani e commercianti:
- sono calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
- sono rapportati ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2012 ai redditi 2012 da denunciare al fisco nel 2013).
Pertanto, i contributi che vengono pagati nello stesso anno di competenza valgono come «acconto», e il conguaglio definitivo viene versato l’anno successivo quando è dato sapere «l’effettivo» reddito del commerciante o artigiano. Allora, prendendo ad esempio l’anno in corso, durante il 2012 sono versati i contributi sul minimale e gli eventuali acconti sul reddito eccedente il minimale (pari a 14.930 euro) prendendo a riferimento il reddito dell’anno 2011; nell’anno 2013, quando sarà noto l’effettivo reddito dell’anno 2012, si procederà al conguaglio (è lo stesso meccanismo, insomma, utilizzato per versare l’Irpef).
I contributi vanno versati, come sempre, tramite i modelli F24, alle solite scadenze: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2013, per le quattro rate dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012.
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