di Carlo Giuro
La previdenza complementare continua ad essere sempre più agevolata dal punto di vista fiscale Lo conferma la circolare 11/E del 28 marzo 2012 dell’Agenzia delle entrate che nel recare chiarimenti sull’unificazione al 20% dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria ribadisce la conferma della tassazione dei rendimenti delle forme di previdenza complementare all’11%. Va anche aggiunto, a maggiore evidenza del particolare vantaggio fiscale di cui beneficano gli aderenti ai fondi pensione, che tali strumenti sono stati esclusi, insieme con i fondi sanitari, dall’applicazione dell’imposta di bollo. Avvicinandosi anche la stagione delle dichiarazioni dei redditi giova anche ripercorrere quale sia l’impianto attuale partendo dalla fase di adesione. Dall’1 gennaio 2007 i contributi versati, dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Si continua a beneficiare della deducibilità dei contributi anche nel caso in cui prosegua volontariamente la partecipazione al fondo pensione/ pip, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso in cui si contribuisca poi in misura superiore ai 5.164,57 euro annui è importante ricordarsi di comunicare al fondo pensione/pip, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, le somme eccedenti il limite annuo di deducibilità. In questo modo si sarà esenti, per tale quota, in sede di tassazione della prestazione finale (rendita o capitale). Sono deducibili poi, sempre entro il limite annuo di 5.164,57 euro i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. È importante anche evidenziare come nel limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro rientrano anche i versamenti effettuati a fronte delle garanzie complementari per invalidità totale permanente per morte e Long term care. Le stesse coperture in forma autonoma danno invece il diritto alla semplice detraibilità con aliquota del 19% entro il premio annuo massimo di 1291,14 euro. Passando poi alla tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari (100% rendita o 50% capitale e 50% rendita), queste sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (quelli per cui cioè si sia dichiarato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento). Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Stessa tassazione è prevista per le somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale derivante da cessazione dei requisiti di partecipazione e per le anticipazioni per spese sanitarie, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse dalle precedenti e per le anticipazioni erogate per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per ristrutturazioni edilizie si applica invece una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Medesima imposta si applica anche sulle anticipazioni erogate per ulteriori esigenze degli aderenti (quelle cioè fino al 30% della posizione individuale). Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale. (riproduzione riservata)