Stop ai doppi incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di società assicurative e bancarie concorrenti. È quanto prevede l’articolo 36 sulla tutela della concorrenza e partecipazioni incrociate nei mercati di credito e finanziari, contenuto nel cosiddetto Salva Italia (decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge n. 214/2011).
La norma entrerà ufficialmente in vigore da giovedì 26 aprile, ma in questi mesi ha generato qualche incertezza e i primi effetti. Nei giorni scorsi, infatti, ci sono state le prime dimissioni. È il caso, ad esempio, del vicepresidente di UniCredit Vincenzo Calandra Buonaura che ha lasciato il cda del Credito emiliano, e di Giovanni Bazoli (presidente di Intesa Sanpaolo) e Alessandro Pedersoli (consiglio di Generali) che si sono dimessi dal consiglio di sorveglianza di Ubi Banca.
La norma interesserebbe 1.300 soggetti che operano in banche, Sgr e imprese di assicurazione e 200 individui operanti in Sim. «Questa norma», ha spiegato l’avvocato Gianluca Belotti, partner – EU & Antitrust di Hogan Lovells, studio che sull’argomento ha tenuto mercoledì una tavola rotonda a Roma, «è stata in qualche modo preannunciata nel tempo da un’indagine conoscitiva del 2008 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in cui emergeva chiaramente che l’80% dei gruppi esaminati presentavano, all’interno dei propri organismi di governante soggetti con incarichi nella governance di gruppi concorrenti. La norma quindi è nata con la finalità di impedire che, grazie ai legami personali, si possano conoscere in anticipo sul mercato le politiche commerciali dei concorrenti». La legge inoltre si applica solo a quelle imprese o gruppi di imprese concorrenti «tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 7 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici». Come spiega l’avvocato Elena Pagnoni, Of Counsel – Financial Institutions di Hogan Lovells, il divieto riguarda «i componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli di gestione, anche quelli che non hanno funzioni esecutive, compresi gli amministratori indipendenti, nonché i componenti dei consigli di sorveglianza. Sembra ci sia consenso nell’identificare i «funzionari vertice» esclusivamente con il direttore generale». Quanto alle «cariche analoghe» l’interpretazione più condivisa è che si applichi a tutti i titolari di cariche che abbiano incarichi analoghi ma anche incrociati. L’avvocato Paolo Ricci, partner – Corporate Insurance di Hogan Lovells ha invece sottolineato i problemi relativi all’operatività della decadenza e le pericolose conseguenze che da tale incertezza derivano, soprattutto in termini di responsabilità per il titolare delle cariche, per gli altri membri dell’organo di riferimento e per le stesse società, con il rischio di lasciare le società in balia di lotte intestine, pendente la dichiarazione della decadenza che potrebbe arrivare anche dopo mesi. Restano da chiarire alcuni aspetti legati alla decadenza automatica dalla carica e su chi deve occuparsi del controllo. Fonti vicine all’Autorità generale per la concorrenza ed il mercato parlano di una norma di grande impatto e che attraverso gli strumenti attuativi saranno più chiare alcune dinamiche. «Si sta cercando di ridurre la materia del contendere a casi estremi», concludono.