L’art. 36 del d.l. “Salva Italia” ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (cd. “divieto di interlocking”).
La norma, che risponde all’esigenza di evitare situazioni potenzialmente lesive della concorrenza, presenta alcuni elementi di complessità sotto il profilo applicativo. Quesiti e dubbi interpretativi sono stati avanzati da parte dei soggetti destinatari della norma, associazioni di categoria e studi legali.
La norma interesserebbe ben 1.300 soggetti che operano in banche, Sgr e imprese di assicurazione e 200 individui operanti in Sim
Per promuoverne un’applicazione agevole e uniforme da parte del mercato e assicurare trasparenza e coordinamento dell’operato delle Autorità di Vigilanza che sono chiamate a garantirne il rispetto, la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo hanno pubblicato sui propri siti web i criteri (che si possono leggere nel in allegato) ai quali – in attesa di ulteriori chiarimenti normativi – si atterranno, ciascuna per il proprio settore di competenza, qualora debbano valutare la sussistenza di cariche incrociate in violazione della legge.
I lavori sono stati svolti nell’ambito di un “tavolo tecnico”, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fornito la propria collaborazione e condivide i criteri individuati.