L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi del Codice della strada, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso «parcheggio incustodito» è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto, perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buonafede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione
della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.
Corte di Cassazione, sez. un. civ., 28 giugno 2011, n. 14319