In allegato la deliberazione COVIP del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 S.G. del 3 aprile u.s., recante: “Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla Covip da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2012, ai sensi
dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266″.
In particolare, la delibera stabilisce che il contributo è dovuto da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2011 risulti iscritta all’Albo dei fondi pensione istituito presso la stessa COVIP.
L’obbligo alla contribuzione riguarda i fondi pensione aperti, i fondi negoziali, i fondi pensione c.d. preesistenti e i piani individuali pensionistici (PIP) che risultavano essere iscritti al suddetto Albo alla predetta data.
Il contributo, invariato rispetto allo scorso anno, è fissato nella misura dello 0,5 per mille del totale dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalla forma pensionistica complementare per l’anno 2011, ad eccezione dei trasferimenti in entrata e di versamenti non finalizzati all’accumulo della posizione previdenziale, come i premi per assicurazioni caso morte o invalidità.
Il suddetto contributo dovrà essere versato da ciascuna forma tenuta al pagamento entro il 31 maggio 2012, con le modalità di cui all’art. 3, comma 3 della citata deliberazione.
Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3, occorrerà poi trasmettere alla COVIP, entro il 22 giugno 2012, i dati relativi al contributo pagato.
Fonte: ANIA