L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Nella specie la S.C. ha escluso che possa costituire condotta di guida abnorme l’invasione della corsia di marcia opposta da parte di un veicolo che, affrontando una curva su una strada di montagna, sia uscito fuori strada e, per l’assenza di un tratto di muretto al margine della carreggiata, sia precipitato nella scarpata sottostante).
Cassazione Civile, sez. III, 22 marzo 2011, n. 6550