Con la circolare n. 11/E del 28 marzo l’Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti riguardo all’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che, tra l’altro, ha aumentato l’aliquota di tassazione delle cosiddette rendite finanziarie dal 12,50 al 20 per cento, salvo
quella relativa ai titoli pubblici che è rimasta al 12,50 per cento e che, per quanto riguarda i proventi delle polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, riconosce la minore tassazione di tali proventi attraverso una riduzione della base imponibile determinata in funzione dei titoli pubblici ed equivalenti compresi tra gli attivi riferibili alle riserve matematiche, ferma restando l’applicazione dell’aliquota del 20 per cento (vd. commi 23 e 27). In tal modo gli assicurati beneficiano indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto.
Fonte: ANIA