L’applicazione scrupolosa degli indicatori di anomalia può salvare il professionista dalla contestazione della violazione per omessa segnalazione. È importante, inoltre, dimostrare l’adeguata preparazione e aggiornamento in tema antiriciclaggio sia del titolare di studio che dei collaboratori. Sono alcuni spunti suggeriti dalle istruzioni operative allegate alla circolare della Gdf n. 83607 del 19/3/12.
Controlli sulle segnalazioni di operazioni sospette. Il vaglio degli adempimenti relativi alle Sos (segnalazioni operazioni sospette), da parte della Gdf, secondo le indicazioni della circolare, prende le mosse dall’esito dei controlli preliminari con i quali sono state indagate le risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione, individuato il responsabile cui compete l’adempimento, appurata l’eventuale frequentazione di corsi di formazione specifici sul tema. In merito, la circolare richiede espressamente di riscontrare, nello studio professionale, l’esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l’adozione da parte del professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato. Successivamente si procederà all’individuazione delle procedure interne di regolamentazione dell’iter valutativo, adottato dai professionisti. Queste, si legge nelle istruzioni, devono garantire omogeneità di comportamenti, assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e, in caso di richieste da parte delle Autorità competenti, consentire la ripartizione delle rispettive responsabilità. Il professionista potrà mostrare agli organi accertatori l’esistenza nello studio, di linee guida o griglie d’indicatori di anomalia eventualmente utilizzati per la costruzione del «profilo di rischio» del cliente. In ogni caso, tale documentazione dovrà risultare conforme agli indicatori di anomalia emanati dalle Autorità competenti (per professionisti e revisori: dm 16/4/2010). Nel caso di mancanza di detti strumenti, la Gdf prenderà comunque a riferimento gli indicatori «ufficiali» per i dovuti riscontri sul grado di anomalia delle operazioni rientranti nel campione, che può essere anche lo stesso già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica dei clienti.
La contestazione di omessa segnalazione. Per individuare se ricorra il caso di omessa segnalazione, le istruzioni operative scindono il caso di studio professionale strutturato in cui il professionista ha formalmente incaricato all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio un proprio dipendente e/o collaboratore, da quello in cui non sia stata adottata una procedura interna dal professionista con la suddivisione delle responsabilità. Nel primo caso, l’illecito può manifestarsi nelle due forme seguenti:
– omessa segnalazione di operazione sospetta al titolare dell’attività, da parte del dipendente e/o collaboratore incaricato;
– omessa trasmissione della segnalazione di operazione sospetta da parte del professionista, direttamente all’Uif, o per il tramite del relativo Ordine professionale (per notai e consulenti del lavoro).
Nell’ipotesi in cui non vi sia delega ad alcuno, l’omissione sarà considerata solo a carico del professionista. In ogni caso, sia l’obbligo a carico del dipendente e/o collaboratore incaricato che quello a carico del professionista hanno la stessa valenza e, in caso di inosservanza, sono puniti con la stessa identica sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 57, c. 4, del dlgs 231/07 (ossia, dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata). Senza dimenticare, poi, che nel caso in cui l’azione di controllo non consenta l’esatta individuazione della persona fisica responsabile della condotta omissiva, l’omessa segnalazione sarà contestata direttamente al legale rappresentante dello studio (ex art. 59 dlgs 231/07 «Responsabilità solidale degli enti»).
Sul tema, l’operato della Gdf, verterà sulla ricostruzione a posteriori, con l’ausilio del professionista, dell’iter logico sottostante alla decisione di inoltrare la segnalazione o di archiviarla, valutandone la coerenza logica, verificando se il soggetto obbligato abbia o meno effettuato un esame approfondito sia sotto il profilo oggettivo dell’operazione o prestazione professionale o rapporto continuativo (caratteristiche, entità e natura), sia nell’ottica soggettiva del proprio assistito (sua attività professionale e capacità economica, suo consueto «modus operandi»), valutando adeguatamente il fattore «conoscenza del cliente». Ovviamente, i verificatori prenderanno in considerazione, l’adeguatezza e la completezza dell’istruttoria interna svolta dal professionista e l’esistenza di documentazione di supporto, le motivazioni eventualmente dallo stesso in merito alle operazioni per le quali si è deciso di procedere all’archiviazione, e in particolare verrà riscontrato l’utilizzo appropriato degli indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato. Tutto ciò deve essere riportato nel verbale di ispezione.