Obblighi antiriciclaggio: questi sconosciuti per i professionisti. A parlare sono i numeri: le percentuali di mancata segnalazione di operazioni sospette toccano quasi il 100%, mentre le percentuali di scopertura per gli altri obblighi raggiungono e superano anche l’80%.
Nel dettaglio, secondo un’indagine condotta da ItaliaOggi7 e Alavie su un campione rappresentativo di 560 studi professionali, il grado di scopertura per l’obbligo di adeguata verifica della clientela e redazione del fascicolo clienti raggiunge il 48%; la valutazione del rischio è omessa dal 90% degli studi; la registrazione in archivio risulta non effettuata, incompleta o errata nell’87% dei casi.
Anche il controllo costante della clientela non è effettuato nell’83% dei casi e nel 70% manca una adeguata formazione del professionista e dei suoi collaboratori, Più bassa (50%) è la percentuale di scopertura per gli obblighi di verifiche e controlli sulle limitazioni all’uso di denaro contante. Il sondaggio evidenzia un atteggiamento poco propenso del professionista a effettuare eventuali segnalazioni sospette dove sui casi considerati è stato riscontrato il 99% di professionisti che non segnalano.
Ad aggravare il quadro il fatto che i professionisti sono direttamente coinvolti nel sistema di attività di prevenzione del riciclaggio.
In particolare, come indicato nella maxi-circolare della Guardia di Finanza del 19 marzo scorso, la n. 83607, sono coinvolti:
– i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
– ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri operatori che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati;
– i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di ben individuate operazioni, riguardanti cioè il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
– i prestatori di servizi relativi a società e trust, intendendo per tali ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei servizi indicati nell’art. 1, comma 2, lettera p), del decreto 231/2007.
Inoltre la normativa interessa anche le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), e i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
In sintesi gli obblighi, in gran parte disattesi secondo l’indagine sul campo, come ricostruiti nella Guardia di finanza, sono: adeguata verifica dei clienti, ivi compresa l’individuazione del titolare effettivo delle transazioni;
– registrazione e conservazione in un apposito archivio dei dati e delle informazioni relative ai clienti, ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni eccedenti la soglia di 15 mila euro, con l’obbligo di conservarli per dieci anni;
– segnalazione di operazioni sospette per qualunque ammontare per fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ivi comprese le ipotesi di autoriciclaggio;
– comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle violazioni delle norme che limitano l’uso del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento;
– adozione di procedure finalizzate a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare attraverso l’istituzione di misure di controllo interne e l’assicurazione di un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
Si tratta di misure previste dall’art. 3, comma 1, del decreto 231/2007, indirizzate principalmente agli intermediari e ai professionisti dotati di strutture organizzative complesse e di articolate procedure interne.
Quanto alla violazione più frequente la circolare della Guardia di finanza, ai fini dell’individuazione dell’operazione da segnalare, spiega che si deve tenere conto di tre possibili situazioni, tra loro alternative. Nella prima il professionista ha maturato il semplice sospetto; nella seconda ha ragionevoli motivi per sospettare; nella terza è a conoscenza, anche se solo presunta poiché ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico.
Inoltre la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e scatta anche quando l’operazione sia correlata a fenomeni di finanziamento del terrorismo e non solo di riciclaggio. L’obbligo, tra l’altro, non è condizionato a limiti quantitativi, e sussiste anche con riferimento a operazioni al di sotto della soglia prevista per l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.
Per le Fiamme Gialle l’obbligo va adempiuto con tempestività, se possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla comunicazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
Inoltre, poiché effettuata per le finalità previste dalla legislazione antiriciclaggio e in buona fede, la segnalazione non comporta responsabilità di alcun tipo, non costituisce violazione agli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative. Infine l’obbligo non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante e dopo il procedimento stesso.
Nonostante le specialità della disciplina per i professionisti la legge non ha attecchito, anche se il rischio di sanzioni è in agguato (si veda tabella in pagina e altro servizio a pagina 4).
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