La sentenza della Cassazione in parola va contro la lettera della norma e ribalta precedenti sentenze. L’art. 1 del dlgs 231 infatti si riferisce agli «enti», dichiarando di disciplinare la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. La norma precisa che sono compresi gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica; sono, invece, esclusi gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
La giurisprudenza è intervenuta parecchie volte sull’ambito di applicazione. È stato spiegato che anche l’ente pubblico economico è soggetto alle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti. Non basta la natura pubblicistica di un ente ad escludere il dlgs 231, in quanto occorre l’assenza di svolgimento di attività economica (Cassazione penale 234/2010). Anche un ente ospedaliero, costituito come società per azioni partecipata al 51% da capitale pubblico, è soggetto agli obblighi del decreto legislativo 231/01. Lo stesso vale per le fondazioni: il dlgs 231 estende l’applicabilità agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni prive di personalità giuridica. La sentenza della Cassazione, sez. 15657 del 20 aprile 2011 sostiene la applicabilità degli obblighi e delle sanzioni amministrative anche alle imprese individuali: opera un’estensione analogica tra enti (soggetti pluripersonali) e persone fisiche. Ma esiste un precedente in cui la Cassazione si è pronunciata in maniera difforme. Cassazione penale, sezione sesta, n. 18941/04, si è occupata della applicabilità a una ditta individuale della misura cautelare della interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività, il principio affermato era il contrario: l’ambito soggettivo di applicazione della 231 non può essere esteso alle imprese individuali. La Cassazione ha spiegato la decisione richiamando la normativa Ue e gli atti preparatori del dlgs 231, sostenendo che la responsabilità dell’ente è chiaramente aggiuntiva, e non sostitutiva, di quella di persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Insomma per le persone fisiche si applica il codice penale, con l’apparato di sanzioni principali e accessorie, mentre agli enti non si applica il codice penale, ma si applica la normativa sulla responsabilità amministrativa.