Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’alt. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la vessatorietà di una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore formulata in modo così ampio da risultare finalizzata ad un’indebita eliminazione “in foto” del rischio contrattuale).
Cassazione civile, Sez. III, 7 aprile 2010, n. 8235