La mediazione lancia l’arbitrato. È un modo per evitare le spese processuali nella causa successiva alla procedura conciliativa fallita per mancata accettazione della proposta del conciliatore. Si sterilizzano, così, le controindicazioni alla scelta di proseguire la lite e, di fatto, si attenua la forza della conciliazione. È questo l’effetto dell’articolo 13 del decreto legislativo 28/2010, sulla mediazione, diventato operativo dal 21 marzo 2011.
Ma vediamo di illustrare i termini della questione.
L’articolo 13 citato lancia un ponte tra mediazione e giudizio successivo alla mancata conciliazione.
Infatti in caso di mancata conciliazione o su richiesta delle parti il conciliatore, anziché limitarsi ad aiutare le parti a trovare un accordo (mediazione facilitativa), può proporre nel merito la soluzione della lite (mediazione valutativa).
Tra l’altro un possibile incentivo alla formulazione della proposta sta nel fatto che, in questo caso, l’indennità del conciliatore subisce un aumento di un quinto.
Questo passaggio ha delle importanti ripercussioni nel processo.
Non a caso le parti, prima che il conciliatore formuli la proposta, devono essere appositamente avvisate delle possibili conseguenze di una risposta negativa. Conseguenze che cambiano a seconda che il giudice, nella successiva sentenza, riproduca totalmente o parzialmente, la proposta del conciliatore.
Nel primo caso, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, e anche al versamento all’entrata del bilancio dello stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Stesse disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto chiamato nella conciliazione.
Insomma chi vince paga. Chi vince la causa dopo avere rifiutato la proposta di mediazione rischia di pagare le spese dell’avvocato di chi perde, se la sentenza gli riconosce il diritto negli stessi termini già formulati nella proposta del conciliatore. Non solo si pagano le spese legali del soccombente, ma si deve pagare una sanzione allo stato (cifra equivalente al contributo unificato) e si devono rimborsare le spese di conciliazione.
Nel secondo caso, quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può lo stesso escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto.
Insomma chi vince, in questo caso, paga a chi perde le somme spese per la mediazione. Il giudice deve, però, indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese.
Tutto ciò (la regola del «chi vince paga») non si applica ai procedimenti davanti agli arbitri. Questo significa che se le parti si mettono d’accordo per demandare al decisione della controversia ad una procedura arbitrale, le decisioni sulle spese, che devono essere presi dall’arbitro o dal collegio arbitrale, non risentono delle disposizioni dell’articolo 13.
Non è escluso che le parti decidano di formare un compromesso in arbitri a questo punto della conciliazione e con il dichiarato scopo di scongiurare la portata dell’articolo 13 citato.
Tutto questo salvo diverso accordo delle parti, che, invece, potrebbero ripristinare l’articolo 13 del decreto legislativo 28/2010, anche nelle procedure arbitrali (ma non se ne capirebbe la convenienza).
Una dei possibili effetti indiretti della conciliazione è, dunque, l’incentivo dell’arbitrato, soprattutto per chi, ad esempio, danneggiato si trova a dover rifiutare la proposta del conciliatore, perchè non soddisfacente, ma teme di correre un’alea troppo forte avviando una causa.