Il caso
Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 218 – marzo 2011
Il Caso
Presentazione ditta
L’azienda Alfa produce pannelli elettronici contenenti messaggi che vengono installati lungo le autostrade, nelle stazioni dei treni e negli aeroporti. L’installazione dei pannelli viene solitamente subappaltata a ditte terze, mentre in alcuni casi è la stessa ditta Alfa che procede all’installazione stessa mediante proprio personale.
La copertura assicurativa
La ditta Alfa ha stipulato tramite un broker una polizza RCT-O con primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico di € 3.000.000,00. La descrizione del rischio dichiara che “trattasi di azienda elettronica che produce pannelli luminosi e non di varie dimensioni, compreso montaggio dei pannelli medesimi presso terzi”. La polizza comprende l’estensione di danni da interruzione d’esercizio con uno scoperto del 10% minimo € 500,00 ed un massimo risarcimento di € 50.000,00 – completano il contratto altre clausole standard di mercato. La polizza non prevede alcuna garanzia relativa alla postuma.
Il fatto
Il 5 gennaio del 2011 la ditta Alfa dopo aver vinto un appalto relativo alla vendita ed installazione dei pannelli di segnalazione relativi al sistema Tutor, lungo l’autostrada Venezia-Monaco inizia i lavori di installazione. L’attività di per sé stessa risulta relativamente complessa. L’azienda Alfa provvede infatti direttamente a procedere ai lavori di scavo per inserire i due piloni portanti dell’intera struttura, i due piloni andrebbero ancorati a terra con dei getti di cemento armato, lavoro questo che la ditta Alfa decide di procrastinare in un secondo momento e procede pertanto ad un ancoraggio provvisorio effettuato con un telaio metallico piantato nel terreno circostante. Inseriti nel sito i piloni, si procede a montare il pannello che attraversa l’intera carreggiata nei due sensi di marcia. Terminata l’installazione del pannello la ditta Alfa rinvia l’operazione di fissaggio definitivo tramite getto in calcestruzzi dei piloni al mese successivo, quando avrà a disposizione il personale specializzato per l’operazione. Passata una settimana a seguito di un assestamento del terreno il telaio provvisorio che sosteneva i piloni cede e si ha un collasso strutturale del pannello che frana rovinosamente sul tracciato autostradale su entrambe le carreggiate. Fortunatamente non urta direttamente i numerosi veicoli che solitamente transitano lungo quel tratto stradale, ma provoca ugualmente una serie di incidenti a catena che coinvolgono una ventina di veicoli con una decina di feriti di lievi entità. L’autostrada viene chiusa per circa 12 ore, per permettere ai soccorsi di liberare le carreggiate e di aiutare i feriti.
La richiesta danni
Il gestore della Società autostradale chiede il risarcimento per il mancato introito dei pedaggi. In quella tratta infatti transitano mediamente 180 mila veicoli al giorno con un pedaggio medio di 5 euro. L’aver chiuso l’autostrada per 12 ore ha comportato un danno da mancato guadagno di € 450.000,00 a questo debbono aggiungersi le spese per liberare e ripulire l’autostrada paria ad € 15.000 e le richieste di rivalsa da parte delle assicurazioni coinvolte negli incidenti d’auto che in base ad una stima provvisoria ammontano ad € 150.000 circa. Il totale dei danni è quindi di € 615.000,00
La risposta dell’assicuratore
Respinge il sinistro in quanto non indennizzabile perché a suo dire avvenuto dopo l’esecuzione dei lavori. Infatti essendo esclusa dalla copertura assicurativa la postuma il danno non rientra in garanzia. L’assicurato sostiene invece che i lavori non erano stati terminati in quanto non era stato ancora eseguito il lavoro di fissaggio dei piloni con getto in calcestruzzo. Della stessa opinione è anche l’intermediario che si adira nei confronti della compagnia che non vuole capire che il sinistro è avvenuto durante le fasi di lavorazione e che quindi a suo dire l’eccezione di questa sulla postuma appare incomprensibile.
Diritto
In base al primo comma dell’art. 1917 c.c. la copertura assicurativa vale solo per i rischi dedotti nel contratto. Ciò significa che oggetto della copertura assicurativa saranno solamente quelle attività che risulteranno dalla polizza, ferme in ogni caso tutte le limitazioni di garanzia ed esclusioni che possono incidere sulla portata del trasferimento del rischio. Quindi l’assicurazione copre solamente i rischi individuati nella scheda di assicurazione, suoi allegati e libretto normativo. Si deduce pertanto che con il contratto di assicurazione non si può trasferire la totalità del rischio inerente la richiesta di risarcimento danni che può fare capo ad un soggetto, ma solo una parte di questi e più precisamente quella che risulta dal rischio dedotto nel contratto. E su questa conclusione c’è una giurisprudenza praticamente unanime. Nella descrizione del rischio della polizza in esame si parla di “… azienda elettronica che produce pannelli luminosi e non di varie dimensioni, compreso montaggio dei pannelli medesimi presso terzi …”.
Quindi si deduce che l’attività assicurata è quella industriale relativa alla produzione dei pannelli medesimi e non si fa riferimento ad una estensione a tutte le attività complementari ed accessorie al rischio dichiarato che quindi si ritiene siano escluse dalla copertura. Poi si fa riferimento all’attività di montaggio dei pannelli stessi presso terzi, ma non viene data una definizione esaustiva di cosa si intenda per montaggio. Infatti nella accezione comune la parola montaggio potrebbe avere vari significati, ma di sicuro non comprende attività di scavo, di getto di cemento armato ed altre attività simili a quelle svolte da imprese edili. In ogni caso anche se fosse stata richiamata la precisazione che sono comprese tutte le attività accessorie e complementari è da ritenersi che l’ampliamento del concetto di montaggio sarebbe stato esteso alla attività strettamente collegate a questa e non a tutto lo scibile delle attività lavorative. Pertanto mancando una definizione della parola montaggio è da ritenersi che una volta che la ditta Alfa ha montato il pannello ha terminato il lavoro previsto nella descrizione del rischio (e quindi del rischio dedotto nel contratto), in quanto l’attività di getto in calcestruzzo non era stata inserita nell’elenco delle attività assicurate. Quindi il danno che si è verificato è avvenuto dopo l’esecuzione dei lavori (previsti in polizza) e quindi non è risarcibile.
Conclusione
L’intermediario al momento della stipula del contratto non ha indagato in modo corretto sulle esigenze dell’assicurato. In un’ottica di risk management avanzato l’intermediario deve sempre fare un’indagine completa per individuare quali rischi potenziali è esposto il potenziale cliente. E, la prima cosa da analizzare in profondità è sempre l’attività svolta dall’azienda. Non ci si può infatti limitare ad una descrizione sommaria e superficiale, ma al momento della intervista al cliente bisogna scandagliare in profondità tutti i risvolti diretti ed indiretti dell’attività aziendale. Se no diventa impossibile individuare tutti i rischi che corre l’assicurato e soprattutto non si trovano le soluzioni assicurative a questi problemi. In questo caso concreto, l’intermediario non ha individuato correttamente il rischio da assicurare ed in ogni caso non ha valutato che per questa tipologia di attività era necessario concedere all’azienda l’estensione ad una garanzia postuma. Altro grosso limite che si scorge dalla esposizione generale è che non avendo approfondito le problematiche inerenti alla tipologia di danni che l’azienda Alfa poteva provocare, l’intermediario non ha in ogni caso previsto di concedere adeguati sottolimiti alle estensioni di polizza. Vedi l’estensione ai danni da interruzione d’esercizio che appare sottodimensionata non solo rispetto al sinistro che poi si è verificato ma anche alla luce del fatto che trattasi di pannelli che vanno installati nelle autostrade, stazioni dei treni, aeroporti e che quindi appare evidente che un danno da interruzione d’esercizio può essere notevolmente superiore ad un danno diretto.