La Covip «sconsiglia» ai fondi pensione di acquistare l’immobile da adibire a sede legale. La scelta dell’acquisto va ponderata rispetto alle alternative a disposizione, prima di tutto la locazione, che è sicuramente un’opzione meno rischiosa. Lo spiega, tra l’altro, in una risposta a un quesito con cui è stato chiesto di sapere se l’operazione di acquisto sia ammissibile, se a tal fine possano essere utilizzate le risorse annuali eccedenti le spese amministrative e, infine, se sia possibile ricorre a finanziamenti.
La Covip spiega prima di tutto che, in via generale, l’acquisto di immobili a fini strumentali (cioè destinati ad attività amministrative del fondo pensione) non è vietato. Tuttavia, è una decisione che comporta un’attenta riflessione sotto il profilo della sana e prudente gestione, nel migliore interesse degli iscritti. In altre parole, secondo la Covip la scelta deve trovare valide ragioni riguardo ai due aspetti dell’economicità e dell’efficienza della gestione amministrativa. In questa scelta, allora, è opportuno valutare attentamente le alternative a disposizione, fra cui la locazione che darebbe una minore gravosità in termini di rischi ed oneri (tasse ecc.).
Riguardo all’utilizzo delle risorse per effettuare l’acquisto, la Covip ritiene ammissibile la soluzione prospettata dal fondo cioè di utilizzare le quote associative e gli avanzi di bilancio disponibili. Però, aggiunge, rispondendo anche all’ultima parte del quesito, che laddove tali somme non dovessero risultare capienti, ai fondi pensione è preclusa la via dell’indebitamento. Il che vuol dire che non è percorribile la soluzione dell’accensione di un mutuo.
Infine, la Covip spiega che, in ragione della rilevanza dell’operazione e degli effetti sugli iscritti, la decisione di acquisto deve essere sottoposta all’attenzione dell’assemblea dei delegati, mediante una convocazione in riunione straordinaria.