Si apre la stagione delle dichiarazioni dei redditi. Dalla deduzione dei contributi versati ai fondi pensione fino alla detraibilità dei premi vita, cosa c’è da sapere
Comincia a breve la stagione delle dichiarazioni fiscali. Ma quali sono i riflessi fiscali della previdenza integrativa? Il nostro sistema si struttura fiscalmente sullo schema definito Ett, vale a dire: Esenzione della contribuzione, Tassazione dei rendimenti, Tassazione della prestazione.
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente ai fondi pensione sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Per il calcolo di tale limite si considerano anche i contributi versati dal datore di lavoro. Nel caso del lavoratore dipendente, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente in sede di determinazione della base imponibile per l’effettuazione delle ritenute alla fonte. Si continua poi a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale, anche nei casi di prosecuzione volontaria, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, dei versamenti dei contributi ai fondi. Sono deducibili anche i contributi versati a fondi istituiti negli Stati membri dell’Ue. L’ordinamento italiano prevede una specifica previsione relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005 a beneficio dei quali, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. L’importo massimo annuale deducibile è allora di 7.746,86 euro. Sono deducibili poi, sempre entro il limite annuo di 5.164,57 euro, i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse. Passando ai rendimenti, questi sono tassati con aliquota dell’11%, inferiore quindi al 12,50% prevista per le altre rendite finanziarie. Mentre le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita o in capitale (al massimo fino al 50%) sono imponibili al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Notevole importanza riveste poi l’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria in merito al computo degli anni utili per determinare l’aliquota della nuova ritenuta alla fonte. Si sostiene al proposito che se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Sono poi detraibili le assicurazioni sulla vita stipulate fino al 31 dicembre 2000 con aliquota del 19% su un premio annuo massimo di 1291,14 euro. Sono poi detraibili con riferimento ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. (riproduzione riservata)