Dallo scorso 21 marzo nell’ambito dei contenziosi civili e commerciali (e tra un anno anche per le controversie condominiali e sulla rc auto) è entrato in vigore l’obbligo di ricorrere ad una delle circa 180* camere di conciliazione accreditate sino ad oggi dal ministero della Giustizia.
In particolare, il D. Lgs. n.180 del 18 ottobre 2010 “Registro degli organismi di mediazione ed elenco dei formatori per la mediazione” all’ art. 4 comma 2 lettera b, prescrive il possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione.
Prima dell’entrata in vigore della normativa, AEC ha fornito la copertura di Responsabilità Civile verso terzi – obbligatoria per gli organismi che svolgono attività in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione (ex D.Lgs. n.28 del 4 marzo 2010) – ad oltre 80 camere di conciliazione coprendo così oltre un terzo del portafoglio presente sul mercato (ad oggi oltre 100).
La soluzione assicurativa proposta da AEC, in collaborazione con ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, recepisce interamente le prescrizioni normative ed offre, in aggiunta, garanzie anche per la conduzione dei locali dove si svolge l’attività di conciliazione oltre a 2 anni di copertura postuma in caso di cessazione dell’attività.