Stop alla condanna per omicidio stradale se la vittima dell’incidente non indossava la cintura. La persona offesa dal reato muore per trauma cranico: il fatto che non abbia utilizzato il dispositivo di sicurezza può avere rilevanza causale «esclusiva» oltre che «concorrente» rispetto al decesso mentre risulta esclusa dal giudice del merito «in termini autoreferenziali». E ciò benché il concorso di colpa della vittima possa pure dimezzare la pena. È «illogico», poi, escludere la rilevanza dell’omissione soltanto perché l’auto tamponata andava piano. Nel tamponamento a catena in autostrada, tuttavia, non si può invocare il concorso di colpa solo perché la vittima non ha azionato le “quattro frecce”: il conducente che sopraggiunge deve accorgersi dell’incolonnamento. Così la Corte di cassazione penale, sez. quarta, nella sentenza n. 10019 del 13/03/2025