Karin Tayel, Legal Director DLA Piper
Quali sono le obbligazioni ex lege dell’assicuratore della responsabilità civile?
Come noto, qualora il terzo danneggiato agisca nei confronti dell’assicurato responsabile del danno, occorre tenere distinti due ordini di spese giudiziali:
(i). le spese dovute dall’assicurato al danneggiato
(ii). le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del danneggiato (c.d. spese di resistenza).
Queste spese sono riconducibili a due distinte obbligazioni dell’assicuratore:
– le spese di cui al punto (i) costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato e gravano interamente sull’assicuratore. Ne consegue che il rimborso delle spese di lite sostenute dal danneggiato ed a questi dovute dall’assicurato non può mai consentire il superamento del massimale;
– le spese di cui al punto (ii) sono quelle disciplinate dall’art. 1917, comma 3, c.c., secondo cui “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.
In caso di controversia tra assicurato e assicuratore in ordine all’operatività della garanzia assicurativa vi è poi ancora un terzo ordine di spese diverso, i.e. le c.d. spese di soccombenza, che non rientrano in quelle di cui all’art. 1917, comma 3, c.c.. Tali sono le spese a cui dovrebbe essere condannato l’assicuratore in caso di vittoria dell’assicurato. Sono liquidate in base al danno accertato ed ai parametri di cui al DM 55/2014.
Il caso recentemente esaminato dalla Suprema Corte
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