L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’attesa circolare (nr. 7/E del 21 marzo 2024) che fa il punto della situazione sull’abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta alla fonte sui compensi percepiti dagli intermediari di assicurazione, prevista come noto dallLegge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 2131).

Nel dettaglio, il comma 89 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio prevede espressamente che dal 1° aprile 2024 venga applicata una ritenuta d’acconto sui compensi provvigionali riconosciuti agli intermediari direttamente dalle imprese di assicurazione.
“Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis”, conferma la circolare, per la quale si ritengono superati i chiarimenti forniti con la risoluzione 7 febbraio 2013, n. 7/E, “dovendo considerarsi assoggettate a ritenuta, ai sensi del citato articolo 25-bis, anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.
Per garantire la parità di trattamento degli operatori si ritiene, inoltre, che la predetta ritenuta debba applicarsi anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni ai sensi del citato articolo 25-bis, comma quinto, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa”.

Decorrenza

La modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile 2024.
Ai fini dell’individuazione del dies a quo dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto in commento si rammenta che, come chiarito con la citata circolare n. 24 del 1983, la ritenuta di cui all’articolo 25-bis va operata all’atto del pagamento della provvigione. In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.
Nell’ipotesi in cui il commissionario, l’agente, il mediatore, il rappresentante di commercio o il procacciatore d’affari trattiene direttamente la provvigione a lui spettante, prelevandola
dalle somme riscosse a seguito dell’operazione per la quale ha prestato la propria attività è fatto obbligo ai percettori della provvigione di rimettere ai propri committenti, preponenti o mandanti (di seguito, per brevità, committenti), anche l’importo corrispondente alla ritenuta stessa. Detta ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti e dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate.